Ricorso e’ rivolto al docente referente unico del parente ed affine disabile sino al terzo grado (ex legge 104/1992 art 3 comma 3)

Ricorso e’ rivolto al docente referente unico del parente ed affine disabile sino al terzo grado (ex legge 104/1992 art 3 comma 3)

Ricorso e’ rivolto al docente referente unico del parente ed affine disabile sino al terzo grado (ex legge 104/1992 art 3 comma 3)


La contrattazione collettiva con l’art. 13 esclude ancora una volta la sussistenza del diritto di precedenza nella mobilità interprovinciale in favore del parente ed affine sino al terzo grado che assiste il genitore in condizioni di handicap.

Il testo normativo di riferimento in tema di mobilità docenti, invece, è il Contratto collettivo nazionale recante le regole sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.

La disciplina ivi prevista garantisce la precedenza al docente che assiste le seguenti p ersone affette da disabilità grave (art 3 comma 3):
1. il figlio (al genitore anche adottivo);
2. il coniuge;
3. il genitore (SOLO all’interno della provincia).
La disabilità grave è quella riconosciuta in base alla legge 104/1992, a seguito di visita da parte della commissione medica competente.
A completare il quadro, opera l’art. 14: “Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.
L’unica situazione che consente di avere la precedenza per assistere altri soggetti al di fuori di quelli sopra indicati è essere tutore legale di una persona disabile. L’amministratore di sostegno, invece, non può beneficiare della precedenza, in quanto non equiparato al tutore. Residua solo la possibilità (illegittima) di una precedenza a livello di mobilità provinciale.
Tale assetto contrattuale collettivo appare illegittimo, nella misura in cui non rispetta il dettato dell’art. 601, che non pone alcuna limitazione all’esercizio del diritto di cui alla L. n. 104
Il beneficio al quale aspira il docente , lavoratore nelle condizioni di cui all’art. 33, 3° comma, (situazione di gravità 100%) è quello previsto dal 5° comma dello stesso articolo, ai sensi del quale “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.

Chi può aderire:
1. Parenti ed affini sino al terzo grado;
2. CONVIVENTE MORE UXORIO disabile in condizioni di gravità (art 3 comma 3):Possono aderire al ricorso (diversamente non si potrà chiedere la precedenza) i parenti ed affini sino al terzo grado (solo qualora i genitori o il coniuge della persona portatrice di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ed il convivente more uxorio che rivestono la qualità di referente unico.
L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio (o parente o convivente) richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio (parente o convivente) che convive con il disabile.
Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.
Per aderire al ricorso (ex art 700 cpc)occorre, preliminarmente, per la valida proposizione dello stesso,
RICHIEDERE FORMALMENTE il riconoscimento del diritto di precedenza ( atteso che il sistema polis istanze on line non lo prevede)
COME SI RICHIEDE?
A) inserire tra gli allegati della domanda on line :
1)IL VERBALE 104 RILASCIATO DALLA COMMISSIONE MEDICA ( o provvedimento omologa del Tribunale;
2)COPIA DELLA ISTANZA INTEGRATIVA CARTACEA
più precisamente occorre Inoltrare domanda cartacea integrativa con racc.a.r. oppure a mezzo pec (in entrambi i casi occorre custodire le ricevute) entro e non oltre il termine di scadenza dei termini previsto per la normale presentazione della domanda sul sistema polis; la domanda cartacea va spedita a:1) Miur; 2)ufficio scolastico di destinazione 3) Ufficio scolastico di appartenenza; ed inserire la copia cartacea unitamente al verbale della commissione medica nella sezione ” allegati” della domanda on line;
Successivamente attendere l’esito dei trasferimenti ( 20 giugno 2019);
Al fine di proporre tempestivo ricorso d’urgenza occorrerà inoltrare via mail allo studio la documentazione di cui appresso:

  1. Domanda di mobilità 2019/2020( nelle dichiarazioni personale occorre inserire sia la domanda cartacea integrativa che il verbale della commissione medica);
  2. Reclamo avverso il mancato riconoscimento della precedenza;
  3. Lettera di notifica ;
  4. Mail omesso trasferimento
  5. Bollettino dei trasferimenti;
  6. Ultima busta paga;
  7. Contratto di immissione in ruolo;
  8. . Autocertificazione dei familiari (parenti o affini sino al terzo grado)del disabile che attestano impossibilità oggettiva ad assisterlo e/o altra documentazione;( ove non si prova che si è conviventi)
  9. Verbale della commissione medica di invalidità del disabile in situazione di gravità(art 3 comma 3 non rivedibile);
  10. Certificato di famiglia;
  11. Certificato di residenza;
  12. Attestati dei permessi ex. l.104/1992 ottenuti dalla scuola
2021-02-11T15:14:51+01:00
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