Ricorso “ diritto al turno “
finalizzato alla programmazione dell’orario di lavoro e risarcimento danni/indennità di disagio
Con la sentenza n. 21562 del 3 settembre 2018 la Cassazione si è pronunciata sul tema del diritto del lavoratore a potere organizzare il proprio tempo di vita.
La questione è affrontata sotto il profilo della necessità di comunicare al lavoratore i turni con ragionevole anticipo.
Non vi è dubbio sussiste per il datore di lavoro l’obbligo di comunicare con ragionevole anticipo i turni di lavoro, il quale discenderebbe direttamente dai principi di buona fede e correttezza. Principi che suggerirebbero una comunicazione dei turni almeno quindici giorni prima.
La Suprema Corte cosi’ statuisce: “nei rapporti di lavoro, siano essi a tempo pieno o a tempo parziale, il tempo libero ha una sua specifica importanza …. ne consegue che se è evidentemente consentito al datore di lavoro … organizzare l’attività in turni di servizio, ciò nonostante, pur in assenza di disposizioni specifiche di legge o di contratto, questi devono essere portati a conoscenza del lavoratore con un ragionevole anticipo così da consentire loro una programmazione del tempo di vita”.
La pronuncia si allinea all’orientamento che afferma il diritto del lavoratore alla programmabilità del proprio tempo libero, da attuarsi attraverso la comunicazione preventiva, ed in un termine ragionevole, dei turni di lavoro. Ciò a prescindere dall’esistenza di una disposizione ad hoc e dalla tipologia di rapporto di lavoro, e senza alcuna distinzione tra lavoro part time e lavoro a tempo pieno (Cass., 21 maggio 2008, n. 12962, in LG, 2008, 11, p. 1147, con nota di Gazzetta; Trib. Milano, 16 luglio 2002 in D&L, 2003, 119, con nota di Schettini, che sottolinea che il risarcimento è dovuto pur in mancanza di prova del pregiudizio riportato, essendo quest’ultimo intrinseco alla incertezza sulla possibilità di fruire del tempo libero; contra si v. Trib. Milano, 22 agosto 2005, n. 3266 secondo cui i limiti al potere del datore di modificare l’orario lavorativo riguardano esclusivamente i contratti a tempo parziale).
Il diritto del lavoratore (part time o a tempo pieno) alla programmazione del proprio tempo è stato quindi in più occasioni riconosciuto dalla Suprema Corte.
Va altresi’ rammentato come l’.art. 10 della legge 14 febbraio 1958 n. 138 prevede che le aziende esercenti autoservizi pubblici di linea devono affiggere i turni di servizio per informare i dipendenti e all’obbligo per la datrice di lavoro di osservare le regole di correttezza come previsto dall’art. 1175 cod. civ., nonché di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, in base all’art. 2087 cod. civ. e all’art. 32 Cost. Rep..
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