Ricorso per il riconoscimento del viaggio comandato- lavoro effettivo
Con il presente ricorso si intende accertare il diritto ex R.D.L. n. 2328 del 1923, ex art. 17, lett. e) a vedersi computare come lavoro effettivo la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, in viaggi comandati da una località all’altra per prendere servizio o farvi ritorno a servizio compiuto. alla luce dei principi enunciati da questa Corte in ordine alla interpretazione della norma del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17, lett. c).
Con sentenza n. 15821 del 15 dicembre 2000 si è affermato che per “viaggio comandato” si intende ogni trasferimento inevitabile per l’organizzazione del turni derivante da disposizione aziendale, effettuato sia con mezzo gratuito di servizio sia con proprio mezzo di trasporto con onere di spesa a carico del lavoratore. Con la sentenza n. 3575 del 20 febbraio 2006, già richiamata, decidendo su una controversia del tutto analoga promossa nei confronti della stessa azienda, si è precisato che il computo del tempo di viaggio presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore ma, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale (restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento).
Posto che il fondamento della norma è insito nell’esigenza di compensare il tempo necessario per il menzionato spostamento, indotto dall’organizzazione del lavoro riconducibile all’azienda, il diritto all’attribuzione patrimoniale dipende dal fatto oggettivo dalla separazione dei luoghi di inizio e termine della giornata lavorativa, predeterminata dalla programmazione del lavoro aziendale, con l’inizio del lavoro in un determinato luogo e la conclusione in un altro luogo.
La connessione causale di questa separazione con le necessità aziendali non esige dimostrazione alcuna.
Questo indirizzo deve essere ulteriormente confermato, non essendo stati addotti a sostegno della censura argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dalla pronuncia da ultimo citata, attinenti alla contingente scelta del lavoratore di utilizzare o meno la propria vettura per recarsi al lavoro (e quindi di recuperarla al termine dalla giornata); circostanza che non incide sul fatto oggettivo della separazione dei luoghi da cui dipende il riconoscimento del diritto.
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