Ricorsi per i precari oltre 36 mesi di servizio- Risarcimento danni
Il ricorso al giudice del lavoro è rivolto a coloro che sono attualmente precari e che hanno svolto oltre 36 mesi di servizio con supplenze su organico di diritto o anche su organico di fatto.
In particolare è rivolto ai precari con almeno 4 anni di servizio al 30 giugno (c.d. contratti su organico di fatto) o almeno 3 contratti fino al 31 agosto (c.d. contratti su organico di diritto).
Il ricorso è promosso al giudice del lavoro per ottenere il risarcimento del danno per reiterazione contratti a termine oltre 36 mesi e mancata stabilizzazione.
Al riguardo, si é positivamente pronunciata la Corte di Cassazione a cui hanno già fatto seguito anche pronunce dei Tribunali di merito e della Corte d’Appello di Bologna, che riconoscono per l’appunto il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito anche a coloro che hanno svolto supplenze su organico di fatto, purché per oltre 36 mesi(per questo motivo sono necessari almeno 4 contratti al 30 giugno), sulla stessa classe di concorso, possibilmente presso lo stesso istituto.
Il ricorso, si basa sulla legislazione dell’Unione Europea e sull’interpretazione giuridica delle norme operata dalla magistratura nazionale.
La Cassazione, con sentenza del 23 dicembre 2014, n. 27363 ha condannato l'”abuso” del precariato nella pubblica amministrazione, aderendo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ma con “obiter dictum” che non riguardava la materia del processo (Cass., sent. n. 27363 del 23 dicembre 2014).
In via incidentale, con richiamo solo implicito alla sentenza “Mascolo” 2014 della Corte di Giustizia Europea sulla scuola, ha dichiarato che un precariato pubblico di oltre trentasei mesi costituirebbe “abuso” di contratti a termine per contrasto con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999: per questo caso sono necessarie sanzioni effettivamente idonee ad evitare che si continui come prima, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (in ruolo).
Gli abusi senza fine di precariato nella pubblica amministrazione, e non solo per la scuola, sono arrivati ad un limite d’insopportabilità, ma quanto affermato dalla Cassazione non acquista autorevolezza proprio per essere “obiter dictum”. Bisogna considerare però la velocità della rete.
Un riferimento solo implicito alla successiva sentenza “Mascolo” della Corte Europea sulla scuola
Con una sentenza depositata l’antivigilia di Natale (n. 27363 del 23 dicembre 2014), la Cassazione ha fatto affermazioni di rilievo sul precariato pubblico ma solo con «obiter dictum» e cioè per materia estranea al processo. La Cassazione s’è pronunziata dopo oltre sei anni, superando i termini ragionevoli del processo, fissati dalla “legge Pinto” (art. 2-bis L. 24 marzo 2001, n. 89) in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per il giudizio di legittimità. Il tempo però non ha aiutato: la Cassazione ha evitato la domanda giudiziale ed ha dato un parere non richiesto su questione estranea al processo. Tuttavia di grade importanza.
Per informazioni è possibile contattare direttamente l’Avv. Ignazio Sposito ai seguenti numeri di telefono 081.192.56.509 o cellulare 3519500135oppure mail: avvocatosposito@virgilio.it
Elenco documenti necessari ai fini del ricorso:
-Contratto di lavoro a tempo determinato
-Busta paga mese di Maggio e Giugno
-Carta d’Identità e Codice Fiscale.
-Procura Speciale
-Scheda di adesione
Per info contattare lo studio Sposito al seguente numero di cellulare : 3331039790