Lo studio legale Sposito, ha attivato , alla luce di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza 27 ottobre 2017, n. 25675. un ricorso al tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, per i lavoratori ex LSU che durante il rapporto di lavoro socialmente utile con l’ente locale, abbiano in realtà svolto delle mansioni radicalmente diverse e difformi da quelle del progetto originario.
“In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato”.
Orbene, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia stata totalmente DIFFORME rispetto al progetto iniziale è possibile proporre ricorso al giudice del lavoro per ottenere in primis la conversione del rapporto a tempo indeterminando e conseguentemente i diritti connessi al rapporto di lavoro subordinato ovvero: contributi previdenziali, ferie, 13^ mensilità e corresponsione del TFR.Il ricorso è finalizzato ad ottenere il riconoscimento del lavoratore socialmente utile come lavoratore subordinato di fatto, riallacciandoci a quanto sopra esposto, con la conseguenza che il rapporto di fatto intercorso come subordinato sarà regolato dall’art. 2126 c.c.
In altri termini, il presupposto per l’applicabilità dell’art. 2126 c.c. alle prestazioni di fatto rese dai lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità, va in-dividuato nella “radicale difformità” delle prestazioni lavorative rispetto al progetto originario, difformità che può essere ravvisata, secondo la giurispru-denza di legittimità assolutamente consolidata, esclusivamente nell’ipotesi in cui le prestazioni lavorative si discostino “per contenuto, orario e impegno” da quelle dovute in base al programma cui si riferisce il contratto per LSU o LPU originario e che tale diverso ed ulteriore lavoro si sia svolto “in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore” (cfr. Cass. sez. lav. 30 giugno 2016, n. 13472, cit.).
Recentemente il Tribunale di Frosinone ha condannato il Ministero dell’Istruzione a pagare oltre 140 mila euro a titolo di differenze retributive nei confronti di due Ata ex Co.co.co. della Scuola.Con una recentissima sentenza (la n. 356 del 27 maggio 2020) il Tribunale di Frosinone si è pronunciato in favore di due lavoratori della scuola assunti quali Assistenti Amministrativi (ATA) presso una segreteria scolastica attraverso plurimi contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (co.co.co.) che si sono succeduti a partire dal 01.07.2001 al 31.08.2018 sino all’intervenuta stabilizzazione.
Possono proporre ricorso al Giudice del Lavoro tutti gli ex lavoratori socialmente utili che si ritrovino nelle condizioni sopra specificate inviando una email a: studiosposito@virgilio.it.
Testo integrale delle sentenza :
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 ottobre 2017, n. 25675
Documentazione necessaria per il ricorso:
1. Progetto LSU
2. Documentazione relativa alla durata e orario del rapporto di lavoro LSU
3. Situazione lavorativa attuale
4. Copia documento e C.F
5. Procura-in-calce
6. Certificato Isee
7. ADESIONE RICORSO LSU
per contatti telefonici : 3519500135