La retribuzione professionale docenti (RPD)
Non tutti sanno che la retribuzione del personale docente si distingue in diverse componenti, di cui le più importanti sono la paga base e la retribuzione professionale docenti (RPD), oltre ad eventuali altri compensi per lo svolgimento di ore o attività aggiuntive.
La retribuzione professionale docenti è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente (non è necessario dunque fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, ecc.), istituito dal CCNL “secondo biennio economico 2000/2001”.
Precisamente, l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 stabilisce, al comma 1, che “sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”, aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999”
A chi viene corrisposta la retribuzione professionale docenti (RPD)?
La Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è una retribuzione individuale accessoria che viene corrisposta a tutti i docenti di ruolo e persino ai docenti non di ruolo con contratto annuale (30 giugno e 31 agosto).
Ai docenti precari (quelli impiegati per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie) l’R.P.D. non viene corrisposta.
A quanto ammonta la retribuzione professionale docenti (RPD)?
Trattasi di un compenso di €. 174,50 mensili, pari a circa il 10% della paga base.
In passato, ammontava a 164,00 euro mensili, poi aumentati a 174,50 con il C.C.N.L. del 19 aprile 2018. E’ dunque possibile non solo ottenere l’aumento dello stipendio, ma anche il pagamento degli arretrati degli ultimi cinque anni.
Come faccio a capire se mi è stata versata o meno l’RPD?
Basta controllare il cedolino.
Se per esempio, ho lavorato su una supplenza fino al termine delle attività didattiche con un unico contratto, quasi certamente troverò sul cedolino – oltre alla voce “stipendio tabellare”- anche la voce retribuzione professionale docenti.
Se non risulta (per esempio, in caso di supplenza fino al termine delle lezioni) vuol dire che effettivamente non mi è stata corrisposta.
Ci sono precedenti giurisprudenziali?
La Corte di Cassazione già dal 2018 ha dichiarato illegittima e discriminatoria l’esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal compenso per l’RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall’accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
Come farsi riconoscere tale retribuzione accessoria?
Tramite ricorso, in quanto – nonostante la pronuncia della Cassazione- il Ministero non ha dato indicazioni di corrispondere pacificamente l’RPD a tutti gli aventi diritto.
Ma la chiarezza della pronuncia e la sua autorevolezza (si tratta della Corte che ha il compito di dettare ai Giudici le linee guida per interpretare correttamente la legge) non lascia margini per un rigetto della domanda.
Il nostro Studio ha patrocinato con successo ricorsi per il riconoscimento della RPD in tutta Italia.
Se sei, o sei stato, docente a tempo determinato con supplenze brevi e vuoi agire in giudizio per il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti, contattaci cliccando il bottone qui in basso.
Documenti per il personale precario:
1) tutti i contratti di supplenze brevi con le relative buste paga nei limiti della prescrizione quinquennale (quindi a titolo indicativo tutti i contratti stipulati dal maggio 2014 ad oggi);
2) documento di identità e codice fiscale;
Requisiti e documenti per il personale oggi di ruolo:
1) contratto di assunzione;
2) ultima busta paga;
3) tutti i contratti di supplenze brevi con le relative buste paga nei limiti della prescrizione quinquennale (che per il personale di ruolo va calcolato in ordine alla data di immissione in ruolo; quindi a titolo indicativo ed esemplificativo non possono partecipare i docenti o il personale ATA immesso in ruolo nel 2013 in quanto tutte le supplenze brevi fatte prima di questa data saranno coperte da prescrizione.
Il ricorso è quindi rivolto al personale docente e Ata immesso in ruolo a partire dal settembre 2014 (che potranno rivendicare eventuali supplenze brevi svolte dal gennaio 2014, all’immissione in ruolo, ad oggi nei limiti della prescrizione quinquennale.
3) documento di identità e codice fiscale;
Per info contattare lo studio Sposito al seguente numero di cellulare : 3331039790