Con la pubblicazione dell’O.M. 106 del 29 marzo 2021 è stato confermato il vincolo di permanenza nella sede di assunzione per tutti i neo immessi in ruolo nel corrente anno scolastico con conseguente compressione del diritto al ricongiungimento familiare e di altre tutele di legge come quelle regolate dalla Legge 104/92.
Pertanto, gli insegnanti assunti a partire dall’a.s. 2020/2021 saranno vincolati a rimanere nella scuola di titolarità per almeno cinque anni di servizio effettivo, senza poter accedere ad alcun beneficio per poter prestare servizio in altra sede, ivi compresi gli istituti previsti dalla mobilità annuale (assegnazione provvisoria e utilizzazione).
La disposizione di legge appare palesemente illegittima nei confronti dei docenti neoassunti, i quali sono costretti a rimanere in quella sede per i successivi 5 anni.
Infatti, prima di poter presentare la domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria o di utilizzazione, i docenti neoassunti dovranno aver svolto 5 anni di servizio effettivo e, affinché questo servizio maturi, non sono utili periodi di aspettativa non retribuita o altre tipologie di assenze (fatti salvi i periodi di congedo di maternità e i periodi di congedo parentale).
Assume, tuttavia, tratti ancor più anomali ed illegittimi se si considera che, i docenti assunti da graduatorie del concorso straordinario 2018 hanno partecipato ad un bando in cui era previsto che il vincolo fosse di tre anni, con possibilità di chiedere assegnazione provvisoria, mobilità o utilizzazioni in altra provincia dopo tale periodo di effettivo servizio nella provincia di titolarità.
Il vincolo opera nei confronti del personale docente quale che sia la graduatoria da cui viene disposta l’assunzione (GAE, GM2018, GM2016, GM concorsi ordinari).
Il precedente vincolo quinquennale si applicava alle sole assunzioni della scuola secondaria derivanti da GM2018 e futuri concorsi.
In definitiva i docenti sottoposti al vincolo quinquennale nella scuola di titolarità sono:
1- docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di me-rito del concorso straordinario 2018, per i quali si applica l’articolo 13 comma 3 del D.lgs 59/2017, come modificato dalla Legge n. 145/2018, dove si stabilisce quanto segue:
“Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”
Questi docenti dovranno, quindi, rimanere per 5 anni (l’anno di arrivo, più altri quattro) nella stessa scuola, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
Il vincolo non si applica in caso di soprannumero oppure nel caso in cui gli interessati assistano persone disabili (art.33 commi 5 e 6 della Legge n.104/92) a condizione che tale necessità sia sopraggiunta dopo la presentazione delle do-mande per il relativo concorso.
2- docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/21, qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione di assunzione, come esplicitato nel comma 17-octies dell’art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 dove si stabilisce che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolasti-co 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo inde-terminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegna-mento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cin-que anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
l blocco quinquennale si applica, quindi, ai docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria.
Il vincolo quinquennale, inoltre, non riguarderà solo la domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ma durante i 5 anni non sarà possibile richiedere neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o svolgere supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL
Soltanto dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità il docente potrà presentare domanda di trasferimento, passaggio, utilizzazione o assegnazione provvisoria.
Appare evidente che tale operazione non è in linea con quanto disposto dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297,( lex specialis) in particolare dall’art. 601, laddove dispone: (1)“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i di-ritti delle persone handicappate si appli-cano al personale di cui al presente testo unico. (2) Le predette norme comporta-no la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Sostanzialmente, detta norma (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, e richiamando il combinato disposto di cui agli art 21 e 33 della legge 104/1992 , presenta la struttura della norma imperativa incondizionata( non derogabile) , attuativa di valori di rilievo costituzionale riconoscendo al personale/docente, che si trova nelle condizioni di cui all’art. 33 ed all’art. 21 L. 104/92, una precedenza assoluta in sede di mobilità rispetto ai docenti che non si trovino nella mede-sima condizione, senza alcuna interferenza da parte di norme ministeriali o legislative con essa in contrasto e con i precetti costituzionali.
Fattispecie diversa ed esclusa a nostro avviso dal vincolo quinquennale, è la categoria afferente i docenti con figli inferiori a tre anni i quali potranno richiedere assegnazione triennale ai sensi dell’art 42 bis d.lgs 151/2001 stante il silenzio della norma ispiratrice il vincolo quinquennale al fine di potersi avvicinare presso il luogo ove risiede il minore ed il genitore per tre anni anche non consecutivi cumulabili sino a 5.
La norma invocata rientra inequivocabilmente tra quelle poste a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione i quali, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro assegnati nei confronti della prole, promuovono e valorizza-no gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l’esercizio di tale attività.
Al fine di poter chiedere la partecipazione alla imminente procedura di mobilità interprovinciale sarà necessario inoltrare istanza cartacea che sarà predisposta dal nostro studio ed immediato ricorso ex art 700 cpc
L’azione sarà proponibile dinanzi al giudice del lavoro al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla partecipazione alla procedura di mobilità 2021/2022 e solleva-re la questione di legittimità costituzionale;
Il ricorso sarà proponibile entro e non oltre il 10 aprile 2021 dai:
1. docenti sottoposti al vincolo quinquennale referenti unici di parenti ed affini sino al terzo grado per fatti antecedenti la data di ex art 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute antecedentemente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie ad esaurimento”.
2. Docenti con invalidità civile ex art. 21 L. 104/1992 del 67% (superiore a 2/3);