Ricorsi per i precari oltre 24/36 mesi di servizio- Risarcimento danni e conversione del contratto a tempo indeterminato
Ricorsi per i precari oltre 24/36 mesi di servizio – Risarcimento danni
Il ricorso al giudice del lavoro è rivolto a coloro che sono attualmente precari e che hanno svolto oltre 24/36 mesi di servizio con supplenze su organico di diritto o anche su organico di fatto.
In particolare è rivolto ai precari con almeno 3 contratti annuali fino al 31 agosto (c.d. contratti su organico di diritto).
Il ricorso è promosso al giudice del lavoro per ottenere il risarcimento del danno per reiterazione contratti a termine oltre 24/36 mesi e mancata stabilizzazione.
Al riguardo, si é positivamente pronunciata la Corte di Cassazione a cui hanno già fatto seguito anche pronunce dei Tribunali di merito e della Corte d’Appello di Bologna, che riconoscono per l’appunto il diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito anche a coloro che hanno svolto supplenze su organico di diritto , sulla stessa classe di concorso, possibilmente presso lo stesso istituto.
Il ricorso, si basa sulla legislazione dell’Unione Europea e sull’interpretazione giuridica delle norme operata dalla magistratura nazionale.
La Cassazione, con sentenza del 23 dicembre 2014, n. 27363 ha condannato l’”abuso” del precariato nella pubblica amministrazione, aderendo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ma con “obiter dictum” che non riguardava la materia del processo (Cass., sent. n. 27363 del 23 dicembre 2014).
In via incidentale, con richiamo solo implicito alla sentenza “Mascolo” 2014 della Corte di Giustizia Europea sulla scuola, ha dichiarato che un precariato pubblico di oltre trentasei mesi costituirebbe “abuso” di contratti a termine per contrasto con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999: per questo caso sono necessarie sanzioni effettivamente idonee ad evitare che si continui come prima, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (in ruolo).
Gli abusi senza fine di precariato nella pubblica amministrazione, e non solo per la scuola, sono arrivati ad un limite d’insopportabilità, ma quanto affermato dalla Cassazione non acquista autorevolezza proprio per essere “obiter dictum”. Bisogna considerare però la velocità della rete.
Un riferimento solo implicito alla successiva sentenza “Mascolo” della Corte Europea sulla scuola
Come noto, con la Legge 9 agosto 2018, n. 96, vigente dal 12 agosto 2018, è stato convertito il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, c.d. Decreto Dignità.
Sennonché, mentre il c.d. Jobs Act (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) prevedeva che il contratto di lavoro a tempo determinato potesse essere stipulato per una durata massima di 36 mesi, senza necessità alcuna di apporre le ragioni giustificatrici, la nuova norma prevede che al contratto di lavoro possa essere apposto un termine non superiore a 12 mesi e che sia possibile prevedere una durata superiore, comunque non eccedente 24 mesi, a condizione che vi sia almeno una delle seguenti ragioni giustificatrici:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero per esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Dunque, nel caso di sottoscrizione di un contratto di durata superiore a 12 mesi senza apposizione delle causali sopra indicate, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato al superamento dei 12 mesi.
Anche le eventuali proroghe e rinnovi del contratto di somministrazione sono soggetti a nuove restrizioni.
Difatti, a differenza della previgente formulazione, il contratto può essere rinnovato solo se sussistono le ragioni giustificatrici.
La ‘acausalità’ or dunque è solo per i primi 12 mesi, oltre i quali, in caso sia di nuovo contratto che di proroghe (comunque non più di quattro), le assunzioni a termine sono ammesse solamente con causali.
Non vi è dubbio, come la mancanza totale delle ragioni causali poste a fondamento del contratto a termine sia un comportamento illecito del Ministero e determinano incontestabilmente la nullità del rapporto lavorativo.
La conseguenza di tutto ciò è che tali ragioni devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività.
Vi è di piu’!
Se il posto è vacante significa che l’Amministrazione è tenuta a coprirlo, ossia, ad assumere personale “idoneo” attinto dalle graduatorie (i cc.dd. idonei non vincitori). In questo caso, pertanto, non si può affermare che la situazione concreta esprima una temporaneità del fabbisogno, al contrario: è chiaro che l’assunzione dovrebbe essere effettuata a tempo indeterminato e, se l’Amministrazione intende procedere ad assumere un docente a termine (specie se lo fa reiterando un rapporto già instaurato anch’esso a termine), ha l’onere di indicare quali siano le ragioni obiettive, non essendo queste ultime desumibili dalla situazione concreta.
Per informazioni è possibile contattare direttamente l’Avv. Ignazio Sposito ai seguenti numeri di telefono 081.192.56.509 o cellulare 3519500135oppure mail: avvocatosposito@virgilio.it
Elenco documenti necessari ai fini del ricorso:
-Contratto di lavoro a tempo determinato
-Busta paga mese di Maggio e Giugno
-Carta d’Identità e Codice Fiscale.
-Procura Speciale
Per info contattare lo studio Sposito al seguente numero di cellulare : 3331039790