VOTO NUMERICO
Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, e ciò in virtù del principio di economicità amministrativa di valutazione. Infatti il voto numerico assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 02/04/2019, n. 1830
Nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli è idoneo ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa senza necessità di ulteriori motivazioni.
T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 25/01/2019, n. 89
Nell’ambito di un concorso pubblico i criteri di valutazione delle prove in base ai quali attribuire un punteggio numerico devono essere preventivamente determinati dalla commissione rappresentando lo stesso l’espressione sintetica e sufficiente del giudizio tecnico raggiunto dall’organo valutativo.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 25/10/2018, n. 10325
Il voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell’esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l’ammissione all’esame orale, tale punteggio, già nella varietà della graduazione con la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 12/04/2019, n. 793
T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 14/01/2020, n. 19
In materia di concorsi pubblici, il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 29/10/2019, n. 12460
Nell’ambito di un concorso a pubblico impiego i verbali concorsuali sono considerati atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti con la conseguenza che non è necessaria l’apposizione da parte della Commissione giudicatrice di alcun segno a conferma della riferibilità del voto ad una propria valutazione interna.
PUBBLICITA’ DEL CONCORSO
Nell’ambito di un concorso pubblico, il concetto di garanzia della “pubblicità” della seduta deve necessariamente estendersi soprattutto a “tutti” i soggetti che hanno un reale interesse ad assistere alle prove, primi fra tutti i partecipanti alla selezione. Dunque sia in favore di coloro che hanno già sostenuto il colloquio sia per quelli che ancora lo devono compiere. Il tutto al fine di permettere la verifica, di persona, del corretto svolgimento delle prove orali degli altri partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. Valori essenziali garantiti dall’ordinamento tramite la fissazione di regole e di norme di garanzia “preventiva”. In caso di omesso rispetto di tali imprescindibili principi risulterebbe frustrata anche la sfera di possibile tutela dei partecipanti, i quali hanno la possibilità concreta di formulare eventuali contestazioni solo tramite la (previa) attribuzione della facoltà di poter assistere alla fase sostanziale e finale della procedura selettiva di assunzione.
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 05/04/2019, n. 759
Durante le prove orali di un concorso pubblico il libero ingresso al locale ove esse si tengono deve essere garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a terzi estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti. Ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove orali degli altri candidati, ivi compresa l’estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l’assenza di parzialità nei propri confronti.
T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, 13/03/2019, n. 227
OBBLIGATORIETA’ DEL CONCORSO PUBBLICO
Il rapporto di pubblico impiego, instaurato dall’Amministrazione al di fuori dei casi nei quali è consentita la costituzione, è sanzionato con la nullità. Infatti, l’art. 3, D.P.R. n. 3/1957 è una norma di principio nel settore del pubblico impiego e chiarisce espressamente che l’assunzione senza concorso è nulla e non produce effetto a carico dell’Amministrazione.
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 03/04/2019, n. 714
Anche l’accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate, al pari dell’assunzione, va ricondotto alla regola del concorso pubblico, riconosciuta, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, come forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, escludendosi la ragionevolezza e la legittimità di norme che permettono selezioni interne per la copertura dei posti vacanti.
Cons. giust. amm. Sicilia, 18/02/2019, n. 133
La forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione è il concorso pubblico poiché considerato meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, garantisce l’efficienza dell’azione amministrativa.
Cons. Stato, Sez. VI, 05/10/2018, n. 5720
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990 e dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 2000, la P.A. deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, salvo che costituiscano falsità, ove il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l’unica forma possibile di presentazione della domanda.
T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 28/02/2019, n. 252
La pubblica amministrazione deve concedere la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l’unica forma possibile di presentazione della domanda.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 03/04/2018, n. 3690
CRITERIO DELL’ANONIMATO
La violazione del criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di un concorso pubblico e, dunque, del principio costituzionale di uguaglianza nonché di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione da parte della Commissione all’uopo nominata, determina un’illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio della procedura irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione degli elaborati.
Cons. Stato, Sez. IV, 28/09/2018, n. 5571
LEX SPECIALIS
Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l’accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’ amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione.
Cons. Stato, Sez. IV, 19/02/2019, n. 1148
Il bando di concorso deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole nello stesso contenute (auto)vincolano rigidamente l’operato dell’Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza margini di discrezionalità. Inoltre, ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse, e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo, che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 04/12/2018, n. 6958
Il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.
T.R.G.A. Trentino-A. Adige Trento, Sez. Unica, 27/07/2018, n. 174
CRITERI DEI PUNTEGGI
In sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili.
T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 11/12/2018, n. 1015
In sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione gode di un’ampia discrezionalità con riferimento sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli. L’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili.
T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 31/10/2018, n. 1209
SCORRIMENTO GRADUATORIA
Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico. Tuttavia, tale prevalenza non è assoluta e incondizionata, essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali risulta pienamente giustificabile, con conseguente attenuazione dell’obbligo di motivazione.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 28/11/2018, n. 11560
Il principio di preferenza dello scorrimento di una graduatoria esistente rispetto all’indizione di un nuovo concorso non si applica alle selezioni interne di riservate al personale già dipendente dell’Amministrazione. In materia di accesso al pubblico impiego il principio della preferenza per lo scorrimento della graduatoria non può applicarsi al caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all’esito del concorso pubblico, ma di una selezione interna, in quanto la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura interna e pubblico concorso) non permette di derogare alla regola del concorso pubblico così impedendo il ricorso alla facoltà di scorrimento (art. 97 Cost.). (Rigetta il ricorso)
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 24/11/2018, n. 11380
Il principio di prevalenza per lo scorrimento delle graduatorie concorsuali non trova applicazione quando speciali disposizioni impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, ovvero quando assuma rilievo l’esigenza preminente di determinare, attraverso le nuove procedure concorsuali, la stabilizzazione del personale precario, in attuazione delle apposite regole speciali in materia, che comunque non esimono l’amministrazione dall’obbligo di valutare comparativamente anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei, o ancora quando intervenga una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione. Cons. St. Ad. Pl. 28 luglio 2011 n. 14
Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico; tale prevalenza, tuttavia, non è assoluta e incondizionata, essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali risulta pienamente giustificabile, con conseguente attenuazione dell’obbligo di motivazione. Cons St. Ad. Pl. 28 luglio 2011 n. 14
La specifica limitazione della possibilità di scorrimento delle graduatorie ai posti che non siano di “nuova istituzione o trasformazione”, sebbene contenuta nella disciplina degli enti locali, risulta espressiva di un principio generale e, pertanto, trova applicazione comune anche alle altre amministrazioni pubbliche. Cons. St. Ad. Pl. 28 luglio 2011 n. 14
QUIZ SBAGLIATI, OK ANNULLARE SOLO DOMANDE ERRATE
In base ai principi generali dell’azione amministrativa ed ai consolidati criteri ermeneutici di interpretazione degli atti giuridici e dei provvedimenti amministrativi, è da ritenere legittimo l’operato di una Università degli Studi che, essendosi accorta che uno dei quesiti che formava oggetto della prova preselettiva prevista per una Facoltà a numero chiuso era erroneo, ha disposto l’annullamento del quesito dopo che erano state effettuate le prove. Il disposto annullamento, infatti, non viola i fondamentali principi in materia di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa, ma ne costituisce concreta applicazione; l’annullamento del quesito irregolare, data la sua portata generale, garantisce la par condicio tra tutti i candidati e vale ad eliminare una TAR SARDEGNA, SEZ. I – sentenza 5 febbraio 2009 n. 163
VALUTAZIONI TECNICHE DELLA COMMISSIONE, NON SONO SINDACABILI DAI
GIUDICI CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 11 maggio 2009 n. 2880 Sono inammissibili le doglianze che impingono nel merito delle valutazioni tecniche riservate alla commissione esaminatrice di pubblici concorsi che, in quanto intrinsecamente opinabili, sono insindacabili da parte del giudice amministrativo, salvo che non trasmodino in giudizi abnormi.
VALUTAZIONE ELABORATO, VANNO INDICATI GLI ERRORI
TAR SICILIA – CATANIA, SEZ. IV – sentenza 10 gennaio 2009 n. 36
E’ illegittimo l’operato di una commissione di concorso che ha valutato le prove scritte di un concorrente in forma numerica, senza consentire all’interessato di conoscere gli errori, le inesattezze
o le lacune in cui la commissione sia eventualmente incorsa, sì da potere valutare la possibilità di un
ricorso giurisdizionale; va peraltro osservato che l’art. 11, comma 5, del D.L.vo 24 aprile 2006 n. 166(secondo cui “Il giudizio di non idoneità è motivato. Nel giudizio di idoneità il punteggio valemotivazione”), pur essendo previsto per le prove scritte del concorso notarile, deve essereconsiderato applicabile a tutti i concorsi, essendo espressione del principio di trasparenzadell’attività della P.A., sancito, a livello normativo, dall’art. 3 della L. n. 241/1990 e, ancora prima, dall’art. 97, comma 1, Costituzione (1).
CONCORSO, DEVE ESSERE PRECEDUTO DA PROCEDURE DI MOBILITA’
TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. I – sentenza 2 dicembre 2009 n. 2634
E’ illegittima la delibera con la quale una P.A. indice un concorso pubblico per la copertura di un posto vacante, approvando il relativo bando, ove non abbia preventivamente avviato le procedure di trasferimento mediante mobilità da altre amministrazioni, in violazione dell’art. 30, comma 2 bis, del del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (introdotto dall’art. 5 comma 1-quater del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con la L. 31 marzo 2005 n. 43), il quale prevede l’obbligo per le PP.AA., che intendano effettuare assunzioni di personale, di avviare le procedure di trasferimento mediante mobilità, prima di indire il concorso pubblico (fattispecie relativa alla copertura con contratto a tempo indeterminato di n. 1 posto di funzionario amministrativo di un ente locale). TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. I – sentenza 2 dicembre 2009 n. 2634
USO DI BIANCHETTO, DETERMINA L’ESCLUSIONECONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 3 settembre 2009 n. 5175E’ legittima l’esclusione da un concorso pubblico motivata con riferimento al fatto che il candidatoescluso, disattendendo le puntuali istruzioni comunicate dalla commissione sull’obbligo di non fare uso, durante la prova, di altro materiale al di fuori di quello consegnato (nella specie erano stati consegnati fogli, buste ed una penna di colore nero con cui svolgere la prova), ha utilizzato il c.d.
“bianchetto” per cancellare determinate frasi del testo manoscritto; l’uso del “bianchetto”, infatti, risulta, in tal caso, essere chiaramente in contrasto con le richiamate puntuali disposizioni, e deve
considerarsi un idoneo strumento di riconoscimento dell’autore dell’elaborato.
CONCORRENTE CHE SI AUTO CITA NEL COMPITO, VA ESCLUSO TAR CALABRIA – REGGIO CALABRIA, SEZ. I – sentenza 9 marzo 2009 n. 138
Nel caso in cui, nella prova scritta di un concorso pubblico, il candidato si sia autocitato, facendo riferimento ad una propria pubblicazione, redatta in collaborazione con terzi, deve ritenersi violata la regola cardine dell’anonimato delle prove scritte dei pubblici concorsi, in quanto nell’ipotesi in cui l’elaborato contiene il nome del suo autore, l’anonimato è all’evidenza e indiscutibilmente violato, con conseguente necessità di annullare la prova.
Giurisdizione amministrativa: profili generali.
In materia di impiego pubblico, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti procedure concorsuali volte al reclutamento, senza che rilevi la natura della procedura (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli); infatti, anche a fronte di attività connotate dall’assenza in capo all’amministrazione di margini di discrezionalità valutativa o tecnica, occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalità perseguita dalla norma primaria, sicché quando l’attività amministrativa, ancorché a carattere vincolato, tuteli in via diretta l’interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non può che essere protetta in via mediata, assumendo così consistenza di interesse legittimo Cons. St. Ad. Pl. 24 maggio 2007 n. 8
Il discrimine tra autorità giudiziaria ordinaria e autorità giurisdizionale amministrativa, stabilito, attualmente, in tema di giurisdizione nella materia del pubblico impiego privatizzato, dall’art. 63 t.u. n. 165 del 2001, deve essere inteso nel senso che le procedure concorsuali, che radicano la giurisdizione del giudice amministrativo, sono quelle volte al reclutamento del dipendente, senza che abbia rilevanza a questo fine la natura della procedura concorsuale (per esami, per titoli ed esami, per soli titoli). Cons. St. Ad. Pl. 24 maggio 2007 n. 8
L’art. 2 comma 2 l. n. 389 del 1999 non consente l’utilizzazione della graduatoria di un concorso per l’assegnazione delle titolarità di farmacie ai fini dell’attribuzione di sedi farmaceutiche diverse da quelle messe a concorso e resesi disponibili dopo l’esaurimento della procedura, ponendo, al contrario, una speciale disciplina volta a consentirne una pronta e tempestiva assegnazione delle sedi messe a concorso, ma rimaste disponibili perché non assegnate od, eventualmente, rese tali per rinuncia o decadenza del precedente assegnatario. L’art. 2 l. n. 389 del 1999 pone al comma 1 disposizioni per accelerare e semplificare le procedure concorsuali di assegnazione delle sedi farmaceutiche anche se bandite prima dell’entrata in vigore della legge, prevedendo l’interpello contemporaneo dei candidati risultati idonei ai fini dell’assegnazione delle sedi secondo l’ordine della graduatoria con il breve termine di cinque giorni per l’indicazione della sede prescelta pena l’esclusione dell’assegnazione; in tale contesto di accelerazione delle procedure concorsuali e della loro definizione è collocato il comma 2 dell’art. 2 da interpretarsi come disposizione di accelerazione della definizione delle procedure concorsuali regolando anche la situazione delle sedi messe a concorso e resesi disponibili per la mancata accettazione da parte dell’interessato o per vicende, come la rinuncia e la decadenza dell’assegnatario. La norma dell’art. 2 nella l. n. 389 del 1999, prevedendo l’attribuzione immediata delle sedi farmaceutiche (assegnate ma non accettate o eventualmente resesi disponibili, dopo l’assegnazione), secondo l’ordine della graduatoria ai candidati ai quali non sia stata assegnata una delle farmacie messe a concorso, sostituisce il complesso e farraginoso sistema, del d.P.R. n. 1275 del 1971 che prolungava i tempi di definizione delle procedure, e la sua interpretazione limitata alle sedi farmaceutiche messe a concorso e resesi disponibili, non consente l’utilizzazione della graduatoria per sedi (posti) non messi a concorso e resesi disponibili in epoca successiva. Cons. St. Ad. Pl. 31 maggio 2002 n. 5
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Criteri di massima – Criteri di cui
all’art. 5 commi 4 e 5, d.P.R. n. 487 del 1994 – A seguito delle innovazioni introdotte dalla c.d.
legge Bassanini – Criterio di preferenza – È dato dalla minore età dei candidati.
Nel contesto dei criteri di cui all’art. 5 commi 4 e 5, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, a seguito delle
innovazioni introdotte dalla c.d. legge Bassanini (art. 3 comma 7, l. 15 maggio 1997 n. 127),
applicabile anche alla procedura concorsuale per la copertura di 232 posti nel profilo professionale
di collaboratore amministrativo appartenente all’area funzionale C, riservata al personale di ruolo
dell’Amministrazione civile dell’Interno appartenente alle posizioni economiche B1, B2, B3 e B3S,
nonostante il suo carattere di procedura selettiva interna, è individuata quale ragione di preferenza
non già l’età maggiore bensì quella minore.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 comma 4 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 comma 5 D.P.R.
LS 15 maggio 1997 n. 127 art. 3 comma 7 L.
Autorità: T.A.R. Milano Lombardia sez. III
Data: 25 gennaio 2010
Numero: n. 154
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Preferenze – Nei confronti degli
invalidi civili – A parità di merito e titoli con gli altri candidati – Ai sensi dell’art. 5 comma 4,
d.P.R. n. 487 del 1994.
L’art. 5 comma 4, d.P.R. n. 487 del 1994, al n. 19 stabilisce che, nei pubblici concorsi, gli invalidi
civili godono di preferenza a parità di merito e titoli con gli altri candidati. In tale contesto, deve
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ritenersi illegittimo l’operato dell’Amministrazione che, nel caso concreto, non ha tenuto conto di
tale requisito preferenziale.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 comma 4 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 07 settembre 2009
Numero: n. 5234
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Preferenze – Art. 5, punto 18,
d.P.R. n. 487 del 1994 – Numero dei figli a carico – Stato di coniugio – Irrilevanza.
L’art. 5, punto 18), d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che nei pubblici concorsi riconosce titolo di
preferenza ai coniugati e ai non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico, attribuisce
rilievo solo ed esclusivamente al numero di figli a carico del candidato e non al mero stato di
coniugio, atteso che una diversa interpretazione esporrebbe la norma succitata a seri dubbi di
illegittimità costituzionale (rilevabile direttamente da parte del giudice di merito, trattandosi di
norma di rango secondario), in quanto il nostro ordinamento, pur apprestando tutela all’istituto della
famiglia fondata sul matrimonio, non consente che lo stato di coniugio costituisca di per sé fattore
di preferenza nelle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, la ratio della norma
essendo quella di tutelare (a parità di punteggio di merito) i candidati con figli a carico, a
prescindere dallo stato di coniugio.
(Conferma Tar Puglia, Lecce, sez. III, 19 marzo 2008 n. 789).
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Palermo Sicilia sez. II
Data: 06 settembre 2007
Numero: n. 1985
Concorsi a pubblici impieghi – Titoli – In genere – Titoli di preferenza ex art. 5, d.P.R. n. 487
del 1994 – Titoli di merito – Assimilabilità – Esclusione.
In tema di concorsi a pubblici impieghi, i titoli di preferenza, indicati nell’art. 5, d.P.R. 9 maggio
1994 n. 487, non sono in alcun modo assimilabili ai titoli di merito, per i quali l’art. 8, d.P.R. n. 487
del 1994, impone la loro valutazione prima dell’espletamento delle prove selettive.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. V
Data: 31 maggio 2006
Numero: n. 6528
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Preferenze.
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L’espresso richiamo, nella domanda di partecipazione ad una selezione, all’art. 5 d.P.R. n. 487 del
1994 quale fonte normativa attributiva del diritto alla preferenza implica necessariamente che il
candidato ha inteso fare riferimento all’unica fattispecie in detta disposizione prevista per i
coniugati, vale a dire i coniugati con riguardo al numero di figli a carico; l’indicazione, infatti, del
proprio stato di coniugato va logicamente intesa in modo completo, anche con riferimento al figlio a
carico, trattandosi in altri termini di una mera inesattezza formale di espressione che non vale ad
incidere sul diritto alla preferenza. stessa.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. III
Data: 10 maggio 2006
Numero: n. 3408
Concorsi a pubblici impieghi. Titoli valutazione
Non è precluso all’Amministrazione di valutare i titoli di preferenza che non siano stati indicati
nell’ambito della domanda di partecipazione al concorso qualora siano stati comunque prodotti nei
termini previsti dal bando di concorso.
Legislazione correlata:
Costituzione della Repubblica art. 97
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Catania Sicilia sez. III
Data: 22 settembre 2005
Numero: n. 1429
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso riserva di posti
Nei pubblici concorsi la riserva di posti per i militari delle tre forze armate prevista dall’art. 18
comma 6 d.lg. n. 215 del 2001, riguarda gli appartenenti alle forze armate della Marina,
dell’Esercito, dell’Aviazione e dell’Arma dei Carabinieri e non gli appartenenti al Corpo forestale
dello Stato, i quali beneficiano del riconoscimento del servizio di leva ai sensi e nei limiti dell’art. 5
d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R.
LS 8 maggio 2001 n. 215 art. 18 D.LG.
Autorità: Consiglio Stato sez. IV
Data: 22 marzo 2005
Numero: n. 1219
Concorsi a pubblici impieghi – Titoli – Titolo di preferenza previsto con riguardo al numero di
figli – Genitore celibe con prole – Applicabilità.
58
Nelle procedure di concorsi a pubblici impieghi, al celibe genitore di figlio naturale riconosciuto, al
pari del genitore coniugato, deve essere riconosciuto il beneficio del titolo di preferenza previsto
con riguardo al numero di figli (art. 5 d.P.R n. 487 del 1994).
(Conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, 24 marzo 1995 n. 502) .
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. II
Data: 15 ottobre 2004
Numero: n. 11116
Concorsi a pubblici impieghi: concorsi riservati
Il diritto a riserva di posti a cui risultano interessati i militari in ferma di leva prolungata e i
volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito, di cui fa menzione l’art. 5,
d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, concernono posti da ricoprire presso l’amministrazione della difesa; ne
consegue che non è predicabile a favore di tale personale militare un generale diritto a riserva negli
impieghi pubblici.
Note giurisprudenziali
(1) Cfr. Cons. St., ad. plen. 23 ottobre 1981 n. 6, in Foro it., 1982, III, 49.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 5 D.P.R.
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso prova d’esame
È priva di fondamento la censura in forza della quale la ricorrente si dolga di aver ricevuto l’invito a
presentarsi a sostenere la prova orale, relativamente al pubblico concorso cui aveva preso parte,
oltre il termine di venti giorni prima fissato dall’art. 6 d.P.R. n. 487 del 1994, quando l’istante non
abbia mosso alcuna tempestiva obiezione al riguardo e anzi abbia partecipato alla prova senza
muovere alcuna contestazione. La finalità della norma, essendo quella di preavvertire i candidati ai
pubblici concorsi della data in cui si svolgerà la prova orale al fine di consentire loro di parteciparvi
e non invece, quello di consentire agli stessi di disporre di un maggiore arco temporale per
migliorare la preparazione, determina che la partecipazione al concorso senza obiezioni è idonea a
dimostrare il raggiungimento dello scopo, ossia la ricezione della comunicazione dall’interessata, in
tempi utili per sostenere la prova orale.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 17 aprile 2009
Numero: n. 2315
Concorsi ai pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Prova di esame – Prove scritte e
orali – Tempo minimo – Finalità partecipativa.
La finalità dell’art. 6, comma 3, d.P.R. n. 487 del 1994, che prescrive, nell’ambito dei concorsi
pubblici, un margine di tempo di venti giorni tra prove scritte e orali, è quella di preavvertire con un
congruo anticipo i candidati circa la data di svolgimento della prova, affinché vi possano
partecipare e non anche quella di assegnare più tempo per il completamento della preparazione alla
stessa. Pertanto, ove un candidato partecipi alla prova orale senza contestare la circostanza di aver
ricevuto la comunicazione predetta oltre il termine ivi previsto e senza muovere in tale sede alcuna
obiezione al riguardo, non può successivamente contestare la ritenuta tardiva comunicazione,
avendo questa comunque raggiunto lo scopo a cui era diretta, ossia quello di permettere la
partecipazione alla prova orale del candidato.
(Riforma Tar Veneto, sez. II, 1 settembre 2003, n. 4577).
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 comma 3 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 11 marzo 2008
Numero: n. 1023
Concorsi pubblici – Concorsi universitari – Procedimento di concorso – Prova d’esame –
Avviso – Termine – Violazione – Effetti.
60
Il termine di venti giorni che, ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 487 del 1994, deve intercorrere tra la data
di ricezione da parte del candidato della comunicazione di fissazione della prova e la data della
prova stessa, non ha la funzione di consentire al candidato il completamento della preparazione, ma
quella di preavvertire con congruo anticipo i candidati circa la data di svolgimento delle prove
stesse, affinché essi vi possano partecipare. La violazione di tale termine dilatorio, pertanto, può
assumere rilevanza solo nel caso in cui, il candidato, avvertito con ritardo, non si presenti a
sostenere la prova.
(Conferma Tar Puglia, Bari, sez. I, n. 758 del 2005).
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 04 marzo 2008
Numero: n. 862
Concorsi a pubblici impieghi – Impugnazione giudizio negativo prove orali o praticheTermine – Decorrenza dalla data della seduta di esame con affissione dei risultati.
In tema di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, si applica una regola
diversa, allorquando sia il bando (come nel caso di specie) che le presupposte fonti normative di
rango primario e secondario (ex plurimis art. 6 comma 4 e 5, t.u. imp. civ. St., 6, d.P.R. n. 487 del
1994), prevedano una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la “par condicio” fra i
candidati e la trasparenza dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio
per impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione
esaminatrice. In tal caso il giudizio costituisce l’atto conclusivo e lesivo per l’interessato il quale ha
l’onere d’impugnarlo, con la conseguenza che il termine decorre dalla data della seduta d’esame con
affissione dei risultati.
(Riforma Tar Campania, Napoli, sez. V, 18 febbraio 2003 n. 920).
Note giurisprudenziali
(2) Cfr. ex plurimisCons. St., sez. V, 11 ottobre 2005 n. 5507; sez. VI, 8 maggio 2001 n. 2572.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 comma 4 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 04 marzo 2008
Numero: n. 862
Concorsi a pubblici impieghi; procedimento di concorso; impugnabilita’ degli atti
Giustizia amministrativa: ricorso giurisdizionale termine piena conoscenza
In linea generale, nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per l’impugnazione degli atti
di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere col
provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la
lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che
consentono all’interessato di percepirne la portata lesiva. Siffatta regola generale subisce un
adattamento in tema di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia
il bando che le presupposte fonti normative di rango primario e secondario ((ex plurimiss art. 6
61
commi 4 e 5 t.u. imp. civ. St. e 6 d.P.R. n. 487 del 1994), prevedano una forma di pubblicità
obbligatoria che, oltre a garantire la “par condicio” fra i candidati e la trasparenza dell’azione
amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare, davanti al giudice
amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione esaminatrice. In tal caso il
giudizio costituisce l’atto conclusivo e lesivo per l’interessato il quale ha l’onere d’impugnarlo, con
la conseguenza che il termine decorre dalla data della seduta d’esame con affissione dei risultati.
Legislazione correlata:
LS 10 gennaio 1957 n. 3 art. 6 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Latina Lazio
Data: 07 settembre 2006
Numero: n. 606
Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Termine – Decorrenza – In materia di
concorsi pubblici – Affissione dei risultati d’esame – Onere d’impugnazione immediata –
Sussistenza – Ragioni.
L’affissione nella sede dell’esame dell’elenco dei candidati esaminati con il risultato conseguito, così
come prescritto dall’art. 6 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e com’era già prescritto dall’art. 6 d.P.R. 10
gennaio 1957 n. 3, assolve a una funzione di trasparenza dell’azione amministrativa nonché di
conoscenza legale delle decisioni adottate dalla commissione giudicatrice, creando per i concorrenti
l’onere, per la verità minimo, di attendere l’affissione o d’informarsi dell’esito della prova; il giudizio
negativo della prova orale che esclude il candidato dalla possibilità di utile inserimento in
graduatoria costituisce per l’interessato l’atto conclusivo e lesivo che egli ha l’onere d’impugnare;
conseguentemente, il termine per l’impugnazione decorre dalla data della seduta d’esame e
dell’affissione dei risultati.
NOTE GIURISPRUDENZIALI
(2) Cons. St., sez. V, 11 ottobre 2005 n. 5507; Id., sez. VI, 8 maggio 2001 n. 2572, ivi, 2001, 1228
(s.m.); contra TAR Lazio, sez. II, 15 dicembre 1999 n. 2577.
Legislazione correlata:
LS 10 gennaio 1957 n. 3 art. 6 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 6 D.P.R.
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Testi attitudinali – Questionari –
Domande -Compilazione – Criterio di adeguatezza.
Nei pubblici concorsi, in sede di predisposizione dei questionari, l’amministrazione è tenuta ad
attenersi alle materie oggetto di esame, evitando di proporre domande che presuppongono in modo
palese una preparazione ed una professionalità superiori a quelle richieste dal bando e dalle
mansioni che i vincitori saranno chiamati a svolgere.
(Conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, 19 aprile 2006 n. 2807).
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 16 dicembre 2004
Numero: n. 8081
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Prove d’esame – Prove scritte –
Valutazione – Concorsi per titoli ed esami – Art. 7, d.P.R. n. 487 del 1994 – Applicabilità.
Il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte dei pubblici concorsi, stabilito per i
concorsi per soli esami dall’art. 7 comma 3 del regolamento di esecuzione del d.lg. 3 febbraio 1993
n. 29, approvato con d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, trova applicazione anche nei concorsi per titoli
ed esami, come specificato nel successivo art. 8 comma 4, che deve essere interpretato nel senso
che questi ultimi concorsi, ricadenti sotto l’imperio di tale regolamento, il punteggio complessivo
63
(rapportato a cento) è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli,
dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte o pratiche o tecnico-pratiche e dal punteggio
attribuito alle prove orali.
(Conferma Tar Pescara 4 maggio 1998 n. 391).
Legislazione correlata:
LS 3 febbraio 1993 n. 29 D.LG.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. II
Data: 11 ottobre 2004
Numero: n. 10709
Concorsi a pubblici impieghi. In genere
Ai sensi dell’art. 8 comma 4, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, anche ai concorsi per titoli ed esami
deve ritenersi applicabile il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte, ancorché detto
criterio sia espressamente codificato dall’art. 7, comma 3, d.P.R. cit. solo per i concorsi per esami.
Note giurisprudenziali
(1) Cfr. Tar Abruzzo, L’Aquila, 8 ottobre 2003 n. 854, in questa Rivista Tar, 2003, 3023.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Lecce Puglia sez. II
Data: 20 marzo 2003
Numero: n. 1132
Concorsi a pubblici impieghi ammissione in genere.
Priva di fondamento è la censura della ricorrente in base alla quale sarebbe illegittima la previsione
del bando che ammette alla prova orale solo i candidati che abbiano ottenuto il punteggio minimo di
21/30, in quanto il bando ricalca, per il punto, l’art. 7 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 06 maggio 2002
Numero: n. 2417
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Prova d’esame – Prove scritte – Ex
d.P.R. n. 487 del 1994 – Valutazione – Criteri.
64
L’art. 7 comma 1 lett. b), d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, pur essendo norma di indirizzo per gli enti
locali, ai sensi dell’art. 18 bis del medesimo decreto, prevede espressamente la facoltà di modificare
una delle prove scritte in una prova pratica, cionondimeno non è possibile modificare il metodo di
valutazione di dette prove, che è cumulativo per media dei voti riportati nelle due prove in forza di
una disposizione vincolante contenuta nell’art. 7 comma 3 d.P.R. n. 487 del 1994 cit.
( Conferma Tar Abruzzo, Pescara, 2001 n. 533 ).
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 18 bis D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Bari Puglia sez. II
Data: 13 febbraio 2001
Numero: n. 347
Concorsi a pubblici impieghi; procedimento di concorso prova d’esame
Il d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (recante norme sull’accesso agli impieghi nelle p.a. e le modalità di
svolgimento dei concorsi), prescrive all’art. 7, per il profilo professionale della qualifica
dirigenziale, un concorso per esame consistente in almeno due prove scritte; di conseguenza, è
illegittima la selezione operata mediante valutazione di titoli e colloquio finale, in violazione della
citata prescrizione normativa.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Genova Liguria sez. II
Data: 09 luglio 1999
Numero: n. 383
Concorsi a pubblici impieghi. Bando di concorso impugnabilita’
In materia di pubblici concorsi, il bando deve essere immediatamente impugnato solo ove contenga
clausole immediatamente lesive del candidato, mentre in altre evenienze può essere legittimamente
impugnato il bando solo a seguito della non utile collocazione in graduatoria dell’interessato: tale
ultima situazione si configura, ad esempio, quando, in violazione dell’art. 7 d.P.R. 9 maggio 1994 n.
487, il bando non fissi “ex se” le prove d’esame, ma demandi tale compito alla commissione
esaminatrice.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.
Autorità: Consiglio di Stato, sez. VI
Data: 13.11.2007
Numero: n° 5799
65
Concorsi pubblici – prova preselettiva – quiz a risposta multipla – correzione – attività
vincolata – regola dell’anonimato – irrilevanza.
La regola generale dell’anonimato nei concorsi pubblici si giustifica con la necessità che la
correzione dell’elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, quale garanzia di imparzialità
del giudizio. Pertanto, tale regola generale non si applica, quando la pa non ha alcun margine di
discrezionalità nella valutazione delle prove, come avviene nelle prove preselettive, con quiz a
risposta multipla, di cui una sola è esatta.Sulla deroga al principio dell’anonimato nel caso di prova
pratica, si veda Consiglio di Stato, sentenza n. 4925/2007 e Consiglio di Stato, decisione n.
1285/2007.
Ritenuto che nei concorsi pubblici, la segretezza delle prove scritte si giustifica con la necessità che
la correzione dell’elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, quale garanzia di
imparzialità del giudizio e che, pertanto, tale regola generale non si applica, nel caso in cui, secondo
le modalità di svolgimento delle prove previste dal bando (quesiti a risposta multipla) l’elaborato
non sia da ritenere soggetto alle regole tipiche della prova scritta, ad esempio perché
l’Amministrazione non dispone nella correzione di alcun margine di valutazione;
Autorità: TAR Toscana-Firenze
Data: sentenza 22.08.2008
Numero: 1885
Concorsi a pubblici impieghi – Bando di concorso – In genere – Clausola che attribuisce alla
prova orale un’incidenza pari al 60% del punteggio attribuibile – Contrasta con i principi di
imparzialità e buon andamento ed è viziata da eccesso di potere per irragionevolezza.
Se è vero che, nell’ambito di un concorso, il punteggio attribuibile ai titoli non può essere superiore
a 10/30 o equivalente (art. 8, d.P.R. n. 487 del 1994), è altrettanto vero che tale proporzione
presuppone un’articolazione delle prove comprendente la prova scritta, quella orale e, se del caso, la
prova pratica o teorico-pratica. In definitiva, una previsione di bando (e di regolamento) che
attribuisce al colloquio una incidenza pari al 60% del punteggio attribuibile si pone in contrasto con
i principi di imparzialità e buon andamento (principi che, in attuazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.,
devono trovare applicazione quale che sia la tipologia di procedura competitiva), ed è quindi viziata
da eccesso di potere per irragionevolezza, posto che non è idonea a salvaguardare la par condicio
dei candidati, né consente la selezione dei soggetti più idonei secondo procedure obiettive.
Legislazione correlata:
Costituzione della Repubblica art. 3
Costituzione della Repubblica art. 51
68
Costituzione della Repubblica art. 97
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. II
Data: 11 ottobre 2004
Numero: n. 10709
Concorsi a pubblici impieghi in genere
Ai sensi dell’art. 8 comma 4, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, anche ai concorsi per titoli ed esami
deve ritenersi applicabile il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte, ancorché detto
criterio sia espressamente codificato dall’art. 7, comma 3, d.P.R. cit. solo per i concorsi per esami.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 7 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Bari Puglia sez. II
Data: 12 febbraio 2004
Numero: n. 538
Concorsi a pubblici impieghi: titoli in genere
Ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, modificato dall’art. 8 d.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693,
ai fini dello snellimento delle procedure inutili, nei concorsi per titoli ed esami la valutazione dei
titoli può essere limitata a coloro che hanno superato le prove scritte.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R.
LS 30 ottobre 1996 n. 693 art. 8 D.P.R.
Autorità: Consiglio St. Atti norm.
Data: 14 gennaio 2004
Numero: n. 5637
Concorsi a pubblici impieghi: Titoli in genere; Procedimento di concorso – Nei ruoli della
polizia di Stato – Composizione delle commissioni di concorso – Personale esterno
all’amministrazione – Necessità, ex art. 35 comma 3 lett. e), d. lg. n. 165 del 2001.
Nei concorsi ai ruoli della polizia di Stato, la valutazione dei titoli non può essere effettuata nei
confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove d’esame (ovvero, per l’accesso alla
qualifica iniziale di revisore tecnico, la prova pratica a carattere professionale) ma, al contrario,
secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 1 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, “la valutazione dei titoli,
previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati” ; ciò in considerazione della “ratio” del migliore contemperamento
delle esigenze di imparzialità e di anonimato dei candidati, assicurato dalle valutazioni dei titoli in
una fase nella quale il risultato delle prove non è ancora noto, con l’esigenza primaria di speditezza
della procedura, consentita dal fatto che non si procede alla valutazione dei titoli dei candidati
assenti dalle prove scritte”.
69
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R.
Autorità: TAR Lombardia, sez. I.
Data: 17.01.2007
Numero: 54
Concorsi pubblici: sull’espressione “diploma di scuola secondaria superiore”.
L’espressione “scuola secondaria superiore” non comprende ogni tipo di diploma ottenuto al
termine degli studi effettuati da qualunque scuola dopo un corso di studi medi inferiori, ma solo il
titolo rilasciato a compimento del positivo superamento di un corso di studi quinquennale che si
conclude con un esame di maturità e che apre l’accesso agli studi universitari o abilita all’esercizio
di una professione.
Questa è l’interpretazione del TAR Lombardia, prima sezione, nella sentenza n. 54 del 17.1.2007,
nella vicenda che ha visto coinvolta una dipendente statale che aveva presentato domanda di
partecipazione ad una procedura di selezione interna.
Nel bando si prescriveva per l’ammissione al concorso, in mancanza della specifica laurea, il
possesso diploma di scuola secondaria superiore più la anzianità di servizio e, nella specie,
l’interessata produceva il diploma di addetto alla contabilità di azienda rilasciato da un Istituto
professionale.
Vistasi escludere con motivato provvedimento, dalla procedura concorsuale, in quanto non in
possesso del richiesto diploma di scuola secondaria superiore, l’interessata propone ricorso al TAR.
Il Collegio, richiamando altra conforme giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 01 ottobre 1999,
n. 1232; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 12 luglio 1993 , n. 509) ha affermato che “qualora una
norma preveda, per l’ammissione all’impiego o per il passaggio ad una qualifica superiore che il
candidato possegga, quale titolo di studio, il diploma d’ istruzione secondaria superiore, tale titolo
non è quello rilasciato da qualunque scuola cui s’acceda dopo un corso di studi medi inferiori , ma
solo quello ottenibile in esito al corso di studi che si conclude con un esame di maturità e che apre
l’accesso agli studi universitari o abilita all’esercizio di una professione” e pertanto, nella fattispecie
in esame, non ha ritenuto da annoverare tra i diplomi di scuola secondaria di secondo grado il
diploma di qualifica di segretaria d’azienda conseguito – previo esame – al termine di un corso di
studi di durata quadriennale presso istituto professionale di Stato.
Autorità: TAR Piemonte-Torino, sez. II
Data: 09.09.2008
Numero: 1888
Concorsi pubblici – valutazione titoli – titoli successivi alla presentazione della domanda –
irrilevanza.
In tema di concorsi pubblici, il giudizio di idoneità di un candidato non può essere motivato con
riferimento ad attività di ricerca e titoli conseguiti in data successiva alla scadenza della domanda
di partecipazione alla selezione.
70
Autorità: Consiglio di Stato, sez. VI
Data: 17.06.2010
Numero: 3849
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso prova d’esame
La disposizione dell’art. 9, comma 7, d.P.R. n. 487/94 la quale prevede che quando le prove scritte
abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, è riferibile
all’ipotesi in cui la pluralità delle sedi costituisca una mera modalità di svolgimento di un concorso
che presenta e conserva la sua unicità, non già a quelle in cui i posti siano distintamente messi a
concorso in differente regioni, con la previsione della formazione di distinte graduatorie per
ciascuna regione, nonché della possibilità per ciascun candidato di partecipare al concorso per una
sola regione.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 comma 7 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. III
Data: 03 febbraio 2010
Numero: n. 558
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni esaminatrici e
comitati di vigilanza – Mancata composizione della Commissione per almeno un terzo da
donne – Non ha effetti vizianti delle operazioni concorsuali.
La mera circostanza che una Commissione di concorso non sia composta almeno per un terzo da
donne (così come prescritto dall’art. 9 comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994) non esplica di per sé effetti
vizianti delle operazioni concorsuali; tale violazione infatti è rilevante soltanto in presenza di una
condotta discriminatoria del collegio in danno dei concorrenti di sesso femminile.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 comma 2 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Cagliari Sardegna sez. I
Data: 14 aprile 2009
Numero: n. 530
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni esaminatrici e
comitati di vigilanza – Composizione – Disciplina ex artt. 35, comma 1, d.lg. n. 165 del 2001 e
9; d.P.R. n. 487 del 1994 – Ambito di applicazione.
In materia di accesso agli impieghi pubblici, le previsioni di cui agli artt. 35 comma 1 d.lg. 30
marzo 2001, n. 165 e 9 d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 (in base ai quali i componenti delle
commissioni d’esame devono essere esperti di comprovata esperienza nelle materie di concorso)
non implicano necessariamente che il requisito della comprovata esperienza debba spingersi fino a
richiedere che i membri della commissione siano titolari dello specifico insegnamento oggetto di
selezione, se i componenti possiedono una competenza specifica e sufficiente a valutare i candidati.
73
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.
LS 30 marzo 2001 n. 165 art. 35 comma 1 D.LG.
Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. I
Data: 08 maggio 2008
Numero: n. 3770
Notaio e archivi notarili – Concorsi – Commissione – Fungibilità dei commissari effettivi con i
supplenti – Necessità di una specifica motivazione delle ragioni dell’impossibilità dell’esercizio
delle funzioni da parte del titolare.
L’art. 27 comma 2 r.d. n. 1953 del 1926, prevede che, nel caso che qualcuno dei commissari non
possa assumere o continuare l’esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato da un
membro supplente, sicché sussiste la fungibilità del membro effettivo con uno qualsiasi dei membri
supplenti, senza la necessità di una specifica motivazione delle ragioni dell’impossibilità
dell’esercizio delle funzioni da parte del titolare. La sostituzione è automatica e non richiede alcuna
motivazione, in difformità da quanto previsto in via generale dall’art. 9 comma 5 d.P.R. 9 maggio
1994 n. 487 (regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalità di svolgimento dei concorsi), a norma del quale i supplenti intervengono alle sedute
della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
Legislazione correlata:
LS 14 novembre 1926 n. 1953 art. 27 comma 2 R.D.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 comma 5 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Lecce Puglia sez. II
Data: 07 febbraio 2007
Numero: n. 328
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso commissioni esaminatrici e comitati
di vigilanza
L’art. 35 comma 3 d.lg. 165/01 e l’art. 9 d.P.R. n. 487/1994 in materia di concorsi nella p.a.
richiedono che i componenti delle commissioni d’esame siano esperti di comprovata esperienza
nelle materie di concorso. Deve, a tal fine, ritenersi in possesso della qualificazione professionale di
“esperto” della materia il componente della Commissione esaminatrice di un concorso per la
copertura di un posto di collaboratore di farmacia che sia in possesso della laurea in medicina e
chirurgia, il cui percorso formativo non esclude una significativa prova d’esame in farmacologia.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.
LS 30 marzo 2001 n. 165 art. 35 comma 3 D.LG.
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 27 dicembre 2006
74
Numero: n. 7962
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso commissioni esaminatrici e comitati
di vigilanza.
Anche in correlazione all’esigenza di garantire il superiore interesse al prosieguo in termini
ragionevoli delle operazioni di svolgimento delle prove concorsuali, integra una situazione di
“impossibilità” di assicurare la presenza della componente di almeno un terzo di sesso femminile in
seno alla commissione di concorso (così come prescritto dall’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 487 del
1994) le circostanze che delle 14 donne comprese nell’elenco predisposto dal competente ufficio ai
fini della nomina dei commissari ben 9 avevano rinunziato all’incarico e solo 5 avevano assunto le
funzioni di componente delle commissioni esaminatrici e che, in seguito alle dimissioni di una di
queste, l’Amministrazione, prima di nominare un uomo, aveva senza effetto interpellato altre 3
donne.
Legislazione correlata:
LS 23 dicembre 1993 n. 546 art. 29 D.LG.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 27 dicembre 2006
Numero: n. 7962
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni esaminatrici e
comitati di vigilanza – Commissioni di concorso – Componenti – Almeno un terzo deve essere
composto da donne – Ai sensi dell’art. 9 comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994 – Salvo motivata
impossibilità.
Ai sensi dell’art. 9 comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994, in attuazione dell’art. 29 d.lg. 23 dicembre
1993 n. 546, almeno un terzo dei posti dei componenti delle Commissioni di concorso deve essere
riservato alle donne, salvo motivata impossibilità.
(Riforma Tar Veneto, sez. II, 15 ottobre 2001 n. 3106).
Legislazione correlata:
LS 23 dicembre 1993 n. 546 art. 29 D.LG.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II
Data: 03 ottobre 2006
Numero: n. 1095
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni esaminatrici e
comitati di vigilanza.
È illegittima la procedura concorsuale nella quale la commissione giudicatrice non abbia nè
partecipato alla procedura preselettiva, nè corretto gli elaborati della prova a quiz; invero, le prove
preselettive, anche se autonome rispetto alle altre prove d’esame, prova scritta, orale e pratica,
vanno considerate come una fase della procedura concorsuale sul cui corretto andamento è tenuto a
vigilare l’organo valutativo tecnico costituito dalla Commissione esaminatrice, come emerge dai
principi desunti dalle disposizioni che regolano la materia concorsuale, di cui all’art. 36, d.lg. n. 29
del 1993 e succ. modif. e dalle norme regolamentari in materia di accesso agli impieghi nella p.a. e
di modalità di svolgimento dei concorsi, di cui agli articoli da 9 a 12, d.P.R. n. 487 del 1994.
Legislazione correlata:
LS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 36 D.LG.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. V
Data: 11 ottobre 2004
Numero: n. 13648
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni esaminatrici e
comitati di vigilanza.
Nell’ambito di una procedura concorsuale, la circostanza che alla apertura dei plichi con gli
elaborati ed al loro abbinamento con i nomi dei concorrenti, fosse stato presente un componente
supplente e non uno effettivo, in assenza di una esplicita indicazione delle ragioni all’interno del
verbale della seduta non determina violazione dell’art. 9 comma 5, d.P.R. 487 del 1994; dalla lettura
complessiva della norma invocata si desume, infatti, che ciò che appare indispensabile è che i
momenti salienti delle attività della Commissione, quelli in cui si svolgono le attività discrezionali
tecniche, quali la valutazione degli elaborati, siano documentati con estrema precisione, vigendo
solo qui la necessità di una eventuale ricostruzione a posteriori dettagliata; quando invece l’attività
della Commissione si muove nell’ambito della mera materialità, ben può ritenersi soddisfacente una
documentazione meno rigorosa, non venendo in gioco momenti di espressione della volontà
procedimentale della p.a. Per tali ragioni, la mancata annotazione della presenza di un impedimento
grave e documentato del membro effettivo non pare idonea ad incidere sui profili di garanzia,
venendo ad operare in un ambito di mera esecuzione delle precedenti determinazioni della stessa
p.a.
76
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. V
Data: 27 febbraio 2004
Numero: n. 2401
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni esaminatrici e
comitati di vigilanza.
L’art. 9 d.P.R. n. 487 del 1994 ha carattere precettivo e, quindi, è di immediata applicazione anche
agli enti locali: in primo luogo la formulazione letterale della disposizione non si esprime in termini
di mero indirizzo, tendendo piuttosto a specificare puntualmente, per tipologia di concorso, quali
debbano essere le modalità di composizione delle varie commissioni, e ciò attraverso una
tipizzazione che, di conseguenza, non lascia spazio alcuno ad una configurazione strutturale
dell’organo affidata ad una normazione di rango inferiore di livello locale rispetto alla quale si possa
porre come di portata programmatica; inoltre l’immediata portata precettiva della disposizione in
questione emerge anche dall’esigenza di salvaguardare specifici requisiti strutturali delle
commissioni: in particolare, con la previsione di uno specifico numero di componenti, e
segnatamente del Presidente, del Segretario e di soli due ulteriori membri in qualità di esperti nelle
materie oggetto del concorso, si è inteso assicurare una composizione omogenea dell’organo, anche
attraverso una inderogabile attribuzione di specifiche funzioni e segnatamente, quelle,
imprescindibili, di giudizio eminentemente tecnico, accanto alle quali si collocano quelle
presidenziali e di segretaria, rispettivamente di direzione e certificazione delle operazioni
concorsuali.
Note giurisprudenziali
Cfr. TAR Veneto, sez. II, 16 maggio 2000 n. 1054, in I Tar, 2000, I, 3186.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. IV
Data: 29 ottobre 2002
Numero: n. 5955
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni esaminatrici –
Composizione – Membro esperto – Nozione.
In base agli art. 8 e 28 comma 1 d.lg. n. 29 del 1993 e all’art. 9 d.P.R. n. 487 del 1994 la
composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi “deve avvenire esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materia di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei, che non siano componenti dell’organo di direzione politica”, ne consegue che la
qualità di esperto non può ritenersi posseduta anche da chi tale sia in discipline o settori di
esperienza attigui o affini.
( Riforma Tar Lazio, Roma, sez. III ter, 18 luglio 1997 n. 1685 ).
77
Legislazione correlata:
LS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 28 D.LG.
LS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 8 D.LG.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Cagliari Sardegna
Data: 15 ottobre 2002
Numero: n. 1367
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni esaminatrici e
comitati di vigilanza.
Ai sensi dell’art. 35 comma 3 lett. e), t.u. pubblico impiego 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 9
comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, non possono far parte delle commissioni esaminatrici di
concorso i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che
ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali e dalle associazioni professionali; la definizione estremamente ampia, non
può essere circoscritta ai soli componenti dell’organo di direzione politica della medesima
amministrazione che indice il concorso, stante la seconda specificazione della norma, nè ai soli
soggetti che ricoprano cariche “elettive”, avendo il legislatore preferito utilizzare una formula
volutamente più estesa di “carica politica” e ciò al fine di evitare che siano deputati alla scelta, in
sede di pubblico concorso, soggetti che, in qualsiasi modo, potrebbero non garantire una posizione
di terzietà ed imparzialità appunto per la loro connotazione politica. (Nella fattispecie il Tar ha
ritenuto illegittima la composizione di una commissione di concorso presso il Comune di Ozieri, il
cui Presidente svolgeva le funzioni di Assessore “tecnico presso” altro Comune).
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.
LS 30 marzo 2001 n. 165 art. 35 D.LG.
Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 06 giugno 2002
Numero: n. 3184
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Lavoratrici e lavoratori – Pari
opportunità – Principio – Ex d.P.R. n. 487 del 1994 – Valore – Applicabilità.
L’art. 9 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che si pone come attuativa, a livello regolamentare, dell’art. 36
d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29 stabilisce, in via generale, che le procedure di reclutamento nelle
pubbliche amministrazioni si conformino, tra gli altri, al principio del rispetto delle pari opportunità
tra lavoratrici e lavoratori non ha valore meramente programmatico, ed è pertanto applicabile anche
in assenza di integrazione da parte della disciplina contrattuale.
( Riforma Tar Liguria, sez. II, 13 aprile 2001 n. 380 ).
Legislazione correlata:
LS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 36 D.LG.
78
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 06 giugno 2002
Numero: n. 3184
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni esaminatrici e
comitati di vigilanza – Composizione – Donne – Quota – Riserva – Prescrizione – Ex d.P.R. n.
487 del 1994 – Inosservanza – Rilevanza – Limiti.
Alla luce dell’art. 9 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che stabilisce che almeno un terzo dei posti nella
composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento nelle p.a., debba essere riservata
alle donne salva motivata impossibilità, non è fondata una prospettazione che attribuisca in via
autonoma un interesse alle candidate donne a far valere “ex se” la sua non osservanza da parte della
p.a., rilevando tale inosservanza solo come sintomo che evidenzi un comportamento
dell’amministrazione globalmente inteso ad attuare illegittime pratiche discriminatorie ai danni delle
concorrenti.
( Riforma Tar Liguria, sez. II, 13 aprile 2001 n. 380 ).
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.
Autorità: Consiglio di Stato , sez. VI
Data: 03.03.2007
Numero: 1011
Concorsi pubblici, componenti della commissione, obbligo di astensione.
Nei concorsi pubblici i componenti della commissione hanno l’obbligo di astenersi solo nei casi
tassativamente indicati nell’art. 51 c.p.c., ritenuto applicabile anche ai componenti di commissioni
di concorsi. Inoltre, la direttiva comunitaria CEE 92/50 recepita con il d.lvo 157/1995 laddove si
riferisce ad una dipendenza che fa venir meno la posizione di imparzialità del componente la
Commissione giudicatrice intende un vero e proprio rapporto di natura subordinata o anche di
lavoro autonomo, o quanto meno una connessione di interessi economici di rilevante portata.
Costituisce principio generale nella giurisprudenza amministrativa che non sussiste l’obbligo di
astensione dall’esercizio delle funzioni di componente della Commissione giudicatrice di una
procedura concorsuale se la situazione di fatto in concreto verificatasi non sia riconducibile in
alcuno dei casi di astensione o di incompatibilità previsti espressamente dalla legge.
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – Concorso – Prove – Valutazione – In forma numerica –
Sufficienza – Condizioni – Individuazione.
In materia di valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico, deve ritenersi che l’espressione
del solo voto numerico sia sufficiente, ma solo a condizione che esso sia “leggibile” o interpretabile
alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione,
predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata)
dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costituiva (e comunque, come è ovvio,
prima dell’esame o dello svolgimento delle prove).
Legislazione correlata:
LS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 L.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
83
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 07 gennaio 2008
Numero: n. 25
Concorsi a pubblici impieghi. Concorsi per titoli e concorsi per titoli e per esami
In applicazione del disposto di cui all’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, nei concorsi
pubblici, le domande da porre ai candidati devono essere predeterminate prima della prova orale;
tali domande devono essere proposte a ciascun partecipante previa estrazione a sorte.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 07 gennaio 2008
Numero: n. 25
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Predeterminazione dei quesiti da
parte della commissione di concorso – Necessità.
È illegittimo l’operato della commissione d’esame la quale, prima della prova orale, non abbia
provveduto alla predeterminazione dei quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle
materie di esame, ai sensi dell’art. 12 comma 1 d.P.R. n. 487 del 1994.
(Riforma parz. Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 1 dicembre 2005 n. 4834).
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 comma 1 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Torino Piemonte sez. II
Data: 10 marzo 2007
Numero: n. 1180
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni giudicatrici e
comitati di vigilanza – Concorso a dirigente medico – Commissione giudicatrice – Prove scritte
– Criteri di valutazione – Predeterminazione – Necessità.
Alla stregua dell’art. 12 comma 1 d.P.R. n. 487 del 1994 la commissione giudicatrice di un concorso
a pubblico impiego (nel caso di specie: ad un posto di dirigente medico) è tenuta a predeterminare i
criteri di valutazione delle prove al fine dell’assegnazione dei punteggi, non essendo sufficiente un
generico riferimento nel verbale a disposizioni concernenti il materiale svolgimento della prova
scritta e non già la successiva attività di correzione degli elaborati.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 comma 1 D.P.R.
84
Autorità: T.A.R. Lecce Puglia sez. II
Data: 07 febbraio 2007
Numero: n. 328
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso prova d’esame
Appare corretta la determinazione della Commissione di esame di far luogo alla estrazione a sorte
(metodica peraltro imposta in via generalizzata dall’art. 12 d.P.R. 487/94) di tre quesiti (vertenti
sulle materie d’esame) da sottoporre ai candidati prima di ogni prova, al fine di introdurre un
meccanismo di semplificazione e snellezza procedimentale.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II
Data: 03 ottobre 2006
Numero: n. 1095
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso criteri di massima
La circostanza che dai verbali della commissione di concorso non emerga alcuna individuazione dei
criteri di valutazione delle prove, integra una grave violazione delle regole di trasparenza ed
imparzialità che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa
dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, che impone espressamente la previa fissazione di criteri di
massima anche per la valutazione delle prove d’esame, sia scritte sia orali. Infatti, il voto numerico
integra di per sé la doverosa esternazione della motivazione del giudizio solo se trova fondamento
in parametri predeterminati, dato che, in assenza dei medesimi, ogni valutazione risulterebbe
arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, anche in presenza di un eventuale giudizio sintetico od
analitico di supporto al punteggio numerico attribuito.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Perugia Umbria
Data: 09 agosto 2006
Numero: n. 409
Concorsi a pubblici impieghi – Concorsi per titoli e concorsi per titoli e per esami –
Valutazione titoli – Comunicazione ante prove orali – Art. 12 comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994 –
Necessità.
Ai sensi dell’art. 12 comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, è illegittima la procedura concorsuale
relativa ad un concorso per titoli ed esami nella quale il risultato della valutazione dei titoli non sia
stato reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali, e ciò al fine di evitare che
la valutazione dei titoli possa essere modificata in itinere a seguito dei risultati delle prove orali,
così da influenzare l’esito finale delle prove.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
85
Autorità: T.A.R. Salerno Campania sez. I
Data: 07 marzo 2006
Numero: n. 231
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Criteri di massima – Criterio di
condotta autovincolante.
L’art. 12 comma 1, d.P.R. n. 487 del 1994, al fine di garantire la trasparenza amministrativa nei
procedimenti concorsuali, impone alle Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, di stabilire i
criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di attribuire i
punteggi alle singole prove e tale obbligo di necessaria prefigurazione dell’azione è idoneo ad
ingenerare, a carico della Commissione, un criterio di condotta autovincolante.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. IV
Data: 22 settembre 2005
Numero: n. 4989
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni esaminatrici e
comitati di vigilanza – Valutazione delle prove d’esame dei concorrenti – Natura di giudizio
tecnico-discrezionale di puro merito – Insindacabilità in sede giurisdizionale di legittimità –
Eccezioni.
Il principio della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali che, ai sensi
dell’art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994, devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice, nella sua
prima riunione, deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa
perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione
dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti
a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che va ritenuta legittima la
determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro
effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione.
( Annulla Tar Lazio, sez. I, 11 marzo 2004 n. 2368 ).
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Reggio Calabria Calabria
Data: 20 aprile 2005
Numero: n. 286
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso prova d’esame
Limitarsi alla mera sufficienza del punteggio alfanumerico non consente di comprendere appieno la
portata dell’art. 12 comma 1 d.P.R. n. 487 del 1994, ove si statuisce che “le commissioni
86
esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove
concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove”: orbene, l’obbligo imposto alla commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove
concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove stesse, non avrebbe
ragion d’essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo
sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Latina Lazio
Data: 13 aprile 2005
Numero: n. 353
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso prova d’esame
Alla luce della previsione di cui all’art. 12 comma 1 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato
dall’art. 10 d.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693, il voto numerico, di per sè, non integra la doverosa
esternazione della motivazione del giudizio, la quale deve necessariamente trovare riferimento in
criteri valutativi prestabiliti, dato che, in assenza di parametri predeterminati, ogni valutazione
risulterebbe arbitraria e dunque illegittima.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
LS 30 ottobre 1996 n. 693 art. 10 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Napoli Campania sez. V
Data: 25 marzo 2005
Numero: n. 2648
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso – Commissioni esaminatrici e
comitati di vigilanza.
È illegittima la procedura concorsuale nella quale la commissione giudicatrice non abbia nè
partecipato alla procedura preselettiva, nè corretto gli elaborati della prova a quiz; invero, le prove
preselettive, anche se autonome rispetto alle altre prove d’esame, prova scritta, orale e pratica,
vanno considerate come una fase della procedura concorsuale sul cui corretto andamento è tenuto a
vigilare l’organo valutativo tecnico costituito dalla Commissione esaminatrice, come emerge dai
principi desunti dalle disposizioni che regolano la materia concorsuale, di cui all’art. 36, d.lg. n. 29
del 1993 e succ. modif. e dalle norme regolamentari in materia di accesso agli impieghi nella p.a. e
di modalità di svolgimento dei concorsi, di cui agli articoli da 9 a 12, d.P.R. n. 487 del 1994.
Legislazione correlata:
LS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 36 D.LG.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 9 D.P.R.
87
Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 28 giugno 2004
Numero: n. 4782
Concorsi a pubblici impieghi. In genere
La giurisprudenza in tema di sufficiente motivazione del giudizio espresso con voto numerico nei
concorsi per l’ammissione agli impieghi, va interpretata alla luce del principio enunciato dall’art. 12,
comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. La disposizione citata, ai fini di “trasparenza
amministrativa nei procedimenti concorsuali” – che è la rubrica dell’articolo – stabilisce che le
commissioni devono fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove di concorso. Sicché il
voto numerico deve atteggiarsi – ed è per questa ragione espresso legittimamente – come puntuale
applicazione dei criteri preventivamente enunciati. Cosè è stato chiarito che la votazione numerica è
legittima solo se i criteri di massima siano predeterminati rigidamente e non si risolvano in
espressioni generiche. È stato sottolineato che è, in ogni caso, illegittima la votazione numerica
nelle prove d’esame di un concorso, senza predisposizione dei criteri di massima. Inoltre, per la
legittimità della votazione numerica data ad una prova scritta, è necessaria almeno l’apposizione di
note a margine dell’elaborato o l’uso di segni grafici, che consentano di individuare gli aspetti della
prova non valutati positivamente.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Reggio Calabria Calabria
Data: 11 giugno 2004
Numero: n. 475
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Punteggio.
Nell’ambito dei concorsi pubblici, qualora si faccia luogo al raffronto tra le posizioni di diversi
candidati deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese
alle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l'”iter” logico seguito nell’attribuzione del
punteggio quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza
del punteggio. Ciò appare consono tanto al principio di trasparenza cui l’intera attività
amministrativa deve conformarsi, quanto al disposto dell’art. 3 comma 1 l. n. 241 del 1990. Non
rileva in proposito la pretesa natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i
provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del
procedimento, sicché escludere l’obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad
espungere la motivazione dall’intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione
esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative
ed interpretative. Non è sufficiente un giudizio meramente alfanumerico. Diversamente non si
comprenderebbe appieno neanche la portata dell’art. 12 comma 1 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.
L’obbligo ivi disciplinato per il quale la Commissione di esami deve stabilire i criteri di valutazione
delle prove concorsuali, autolimitando così il proprio potere di apprezzamento delle prove
concorsuali, non avrebbe ragion d’essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di
motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi.
L’obbligo di motivare le valutazioni concorsuali è imposto altresì dalla necessità di ottemperare al
principio costituzionale di garanzia dell’eventuale sindacato circa la ragionevolezza, coerenza e
logicità delle valutazioni concorsuali; tale controllo non è facilmente assicurato in presenza del
mero punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle
ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un giudizio di segno negativo.
88
Legislazione correlata:
LS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 L.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 15 maggio 2003
Numero: n. 7507
Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Autorita’ giudiziaria
ordinaria.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il candidato ad un
concorso pubblico, sul presupposto della conseguita idoneità nelle prove concorsuali, lamenti
l’omessa attribuzione di un posto riservato derivante dalla mancata valutazione dei titoli attestanti
l’appartenenza ad una delle categorie protette di cui alla l. n. 482 del 1968, atteso che la domanda
giudiziale sostanzialmente concerne il diritto a stipulare il contratto di lavoro, senza che rilevi la
circostanza che questa formalmente sia introdotta attraverso l’impugnazione della graduatoria dei
vincitori.
Legislazione correlata:
LS 2 aprile 1968 n. 482 L.
LS 3 febbraio 1993 n. 29 art. 68 D.LG.
LS 9 maggio 1994 n. 487 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 16 D.P.R.
LS 30 ottobre 1996 n. 693 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Venezia Veneto sez. I
Data: 25 giugno 2002
Numero: n. 3052
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso in genere.
Le disposizioni di principio, contenute nel d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, nella parte in cui questo
regola le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi, si devono ritenere applicabili, in quanto non derogate da norme speciali, a
tutti i procedimenti di selezione di personale aventi rilievo pubblicistico, i quali si svolgano sotto
l’impulso ed il controllo di una pubblica autorità, per l’attribuzione di una posizione riferita ad una
attività con spiccati profili di interesse pubblico, ad accesso limitato e sottoposta, nel suo
svolgimento, a poteri direttivi dell’autorità stessa (nel caso concreto, concernente l’impugnazione
della procedura concorsuale relativa a un posto di ormeggiatore nel Gruppo ormeggiatori del Porto
di Venezia, il Tar ha annullato la prova teorica svolta poiché i quesiti erano stati predisposti da
ciascun componente della Commissione nel numero rispettivamente assegnato, ma erano rimasti
ignoti agli altri membri della Commissione, salvo che al Segretario, mentre la Commissione
esaminatrice, in base a quanto prescritto dagli art. 11 e 12, d.P.R. n. 487 del 1994, avrebbe dovuto
approvare collegialmente gli elenchi dei quesiti prima di sottoporli ai candidati per la prova teorica).
89
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 11 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 08 aprile 2002
Numero: n. 1884
Concorsi a pubblici impieghi – Concorsi per titoli ed esami – Procedimento di concorso –
Commissioni esaminatrici – Criteri di massima – Valutazione – Sindacabilità.
In tema di concorsi pubblici, si ritiene costantemente, con riguardo alla determinazione dei criteri di
massima ex art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che, una volta predisposti i criteri di massima, la
commissione è tenuta alla loro osservanza, non potendo soddisfare poi la valutazione con
l’attribuzione di un punteggio numerico quando si è deciso di dar conto in modo puntuale di alcuni
elementi di valutazione; sicché, se è vero che l’operato della commissione è di natura tecnicodiscrezionale e consiste in un libero apprezzamento sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche di
non univoca interpretazione, incensurabile in sede di legittimità, per il suo grado di elevata
soggettività ed irripetibilità (tanto da dar luogo a quello che è stato definito “sindacato debole” sulla
discrezionalità tecnica), non è men vero che quando la commissione ha deciso di autolimitarsi,
rinunciando ad esprimere il giudizio in modo sintetico attraverso un voto, dettando criteri di
massima di cui dar conto nella valutazione delle prove d’esame, il sindacato del giudice non si
limita alla manifesta illogicità od irragionevolezza, ma si estende al profilo della mancata
osservanza dei criteri prefissati.
(Conferma Trga Trentino Alto Adige, Trento, 29 gennaio 1996 n. 25).
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Catanzaro Calabria
Data: 03 aprile 1998
Numero: n. 252
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso in genere
Nel procedimento concorsuale, l’abbinamento delle domande a ciascun candidato in forma
innominata è garanzia sufficiente di salvaguardia per la trasparenza di esso, alla cui tutela è volta la
norma di cui all’art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Milano Lombardia sez. III
Data: 13 maggio 1997
Numero: n. 594
90
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Prova d’esame.
Ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, la valutata
insufficienza della prova scritta del concorso (nella specie ad assistente di I categoria, qualifica
dirigenziale) deve essere motivata con l’esplicitazione compiuta e logica delle ragioni risultando
insufficiente l’indicazione del solo voto numerico.
Legislazione correlata:
LS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 L.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Trento Trentino Alto Adige
Data: 01 febbraio 1996
Numero: n. 32
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso – Prova d’esame.
È illegittima la valutazione negativa di una prova di esame in un pubblico concorso, quindi di una
selezione per un numero limitato di posti, che sia espressa solo con un punteggio, senza una sua
ulteriore motivazione verbale.
Legislazione correlata:
Costituzione della Repubblica art. 113
Costituzione della Repubblica art. 97
LS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 L.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato a. gen.
Data: 09 novembre 1995
Numero: n. 120
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Prova d’esame.
In tema di accesso ai pubblici impieghi e di svolgimento dei concorsi, l’art. 12 comma 1 del
regolamento 9 maggio 1994 n. 487 è modificato nel senso che, per lo svolgimento della prova orale
la commissione deve formulare domande su quesiti predeterminati ed estratti a sorte.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato a. gen.
Data: 09 novembre 1995
Numero: n. 120
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso – Punteggio.
In tema di accesso ai pubblici impieghi, posto che la graduazione numerica costituisce un modo di
differenziare le valutazioni dei candidati di un concorso, il nuovo art. 12 comma 1 del regolamento
91
9 maggio 1994 n. 487, così come modificato, prevede che i criteri di valutazione nei concorsi
vengano stabiliti non al fine di “motivare”, ma di “assegnare” i punteggi attribuiti ai candidati.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato a. gen.
Data: 09 novembre 1995
Numero: n. 120
Concorsi a pubblici impieghi – Titoli in genere.
In tema di accesso ai pubblici impieghi, al fine dello snellimento delle procedure e dell’eliminazione
di operazioni inutili, gli art. 8 comma 1 e 12 comma 2 del regolamento 9 maggio 1994 n. 487
devono essere oggetto di modifica legislativa, cosicché nei concorsi per titoli ed esami la
valutazione dei titoli avviene solo per quei soggetti che abbiano superato le prove scritte.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 8 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Bari Puglia sez. II
Data: 10 aprile 1995
Numero: n. 251
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Prova d’esame.
In un concorso ad un pubblico impiego, se tra le valutazioni espresse dai vari commissari sulla
prova di un candidato vi siano forti disparità, non è sufficiente a spiegare il giudizio il voto
numericamente espresso, ma è necessaria una sua motivazione linguistica esplicativa.
Legislazione correlata:
LS 7 agosto 1990 n. 241 art. 3 L.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 12 D.P.R.
Autorità: TAR Piemonte, sez. II
Data: 10.03.2007
Numero: 1180
Necessaria predeterminazione dei criteri di valutazione nei concorsi pubblici.
Nei pubblici concorsi, la mancata predeterminazione di criteri oggettivi di valutazione delle prove,
che in base all’art. 12 del D.P.R. 487/1994 assolvono ad una precisa funzione di trasparenza ed
imparzialità dell’azione amministrativa, rende illegittima la procedura concorsuale.
Questa la conclusione del TAR Piemonte, sez. II nella sentenza 10 marzo 2007, n. 1180.
92
Il caso ha riguardato una candidata, dichiarata non idonea ad un concorso pubblico, che impugna la
procedura concorsuale lamentando, tra l’altro, il mancato espletamento della predeterminazione dei
criteri di valutazione delle prove.
Il Collegio, avendo accertato che tale adempimento nel caso di specie risulta mancante, accoglie il
ricorso, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui il principio che esige, nella
materia concorsuale, la predeterminazione dei criteri di massima che consentano di risalire al
procedimento logico seguito dalla commissione giudicatrice nell’esprimere il giudizio tecnico
discrezionale sulle prove di esame, ha natura e valore di ordine generale, applicabile in ogni
concorso pubblico e non può essere eluso (C.d.S., Sez. V – sentenza 12 ottobre 2004 n. 6575).
Inoltre, il Tar ha considerato che quand’anche esistono delle interpretazioni più elastiche secondo
cui si ritiene possibile che i criteri siano determinati anche dopo l’effettuazione delle prove
concorsuali purché prima della loro correzione, comunque si esclude che dai suddetti criteri si possa
in assoluto prescindere (C.d.S., Sez. VI, 25 luglio 2003, n. 4282; C.d.S., Sez. IV, 22 settembre 2005,
n. 4989).
In conclusione, per il Collegio, la predeterminazione dei criteri, la cui funzione è quella di
assicurare la trasparenza dell’attività di valutazione, che il legislatore vuole ricondotta a criteri
oggettivi, dai quali discende per la Commissione di concorso una vera e propria delimitazione
preventiva della propria sfera tecnico-discrezionale non può essere disattesa, pena l’illegittimità del
procedimento concorsuale.
Concorsi a pubblici impieghi – In genere – Regola dell’anonimato – Segni di riconoscimento – A
carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie manifestazioni del pensiero –
Idoneità a fungere da elemento di identificazione del candidato – Sussistenza.
Riguardo la regola dell’anonimato degli elaborati scritti nei pubblici concorsi, l’idoneità dei segni di
riconoscimento a fungere da elemento di identificazione del candidato deve ravvisarsi soltanto
laddove gli stessi assumano un carattere oggettivamente anomalo rispetto alle ordinarie
manifestazioni del pensiero.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 14 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 09 dicembre 2008
Numero: n. 6102
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Prova d’esame – Prova scritta –
Plagio – Presupposti – Esclusione – È atto dovuto.
L’esclusione del candidato da concorso per l’accesso ad impiego nella pubblica amministrazione per
plagio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 13, comma quarto, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487,
deve essere legittimamente comminata qualora dalla prova scritta emerga: a) una riproduzione
fedele del testo non ammesso a consultazione; b) un’impostazione del tema, o di parte di esso, che
costituisca un’ imitazione, con carattere pedissequo e fraudolento, del testo assunto a parametro
confronto. In tale ipotesi non si versa di fronte all’esercizio della sfera di discrezionalità tecnica di
cui l’amministrazione dispone in sede di valutazione delle prove di esame, atteso che il giudizio
della commissione muove dall’oggettivo ed incontestabile riscontro della corrispondenza – per
struttura, articolazione delle proposizioni e termini utilizzati – di una parte non marginale dell’
elaborato al testo assunto a termine di comparazione e pertanto, in relazione a dettato di cui al citato
comma quarto dell’art. 13 e dei criteri di massima stabiliti dalla commissione medesima, la misura
espulsiva viene a configurarsi come dovuta a garanzia delle regolarità del concorso e delle stesse
94
posizioni di interesse degli altri partecipanti di non vedersi postergati rispetto a chi non abbia
redatto la prova con autonoma elaborazione e personale apporto intellettuale.
(Riforma Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 27 gennaio 2005 n. 2560).
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 07 novembre 2006
Numero: n. 6558
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Prova d’esame – Prova scritta –
Plagio – Quando si configura.
L’art. 13 comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, detta una regola concorsuale indirizzata a garantire
l’originalità del prodotto intellettuale del candidato quale elemento rivelatore del grado di maturità e
di preparazione richiesto per assolvere i compiti nel posto messo a concorso la cui violazione
sussiste nei casi in cui dalla prova scritta emerga una riproduzione fedele del testo non ammesso a
consultazione.
(Riforma Tar Lazio, Roma, sez. III, 2 febbraio 2004 n. 943).
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Genova Liguria sez. II
Data: 07 maggio 2004
Numero: n. 672
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Prova d’esame.
La sanzione della nullità prevista dall’art. 13 d.P.R. n. 487 del 1994 colpisce il candidato che non
ottemperi alla previsione, ad esempio scrivendo su fogli portati da casa, precludendo la valutazione
del suo elaborato, mentre non colpisce la procedura concorsuale nel suo complesso.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Genova Liguria sez. II
Data: 07 maggio 2004
Numero: n. 672
Concorsi a pubblici impieghi Procedimento di concorso – Prova d’esame.
La norma di cui all’art. 13 d.P.R. n. 487 del 1994 prevede formalità a garanzia dell’autenticità
dell’elaborato, all’evidente fine di scongiurare la possibilità che gli elaborati siano già stati
preconfezionati anteriormente alle prove.
95
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Liguria sez. II
Data: 07 maggio 2004
Numero: n. 2280
Concorsi a pubblici impieghi: in genere
È onere del candidato che riceva fogli non timbrati ovvero non firmati da un componente della
Commissione d’esame di fare presente tale circostanza alla Commissione stessa al fine di non
incorrere nella sanzione della nullità degli elaborati prevista dall’art. 13 d.P.R. n. 487 del 1994.
Pertanto, l’avere fornito, per mero errore, ad un candidato fogli non timbrati ovvero non firmati non
costituisce di per sè illegittimità tale da indurre l’annullamento della procedura concorsuale.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 20 giugno 2003
Numero: n. 3679
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni esaminatrici –
Valutazioni – Criteri.
Dal chiaro tenore dell’art. 13 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, si desume che la commissione
d’esami non sia tenuta ad individuare l’effettivo candidato che abbia copiato, per distinguerlo da
quello che abbia elaborato il testo; infatti, la sanzione dell’esclusione investe tutti i candidati
coinvolti. Parimenti, è irrilevante l’accertamento se la copiatura sia stata totale o parziale, atteso che
entrambe le ipotesi danno luogo alla detta esclusione.
(Conferma Tar Campania, sez. II, 5 giugno 2001 n. 2548 ).
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Lazio sez. III
Data: 15 novembre 2000
Numero: n. 9413
Concorsi a pubblici impieghi: in genere.
La consegna ai candidati di plichi sigillati contenenti il questionario e il foglio risposte soddisfa
pienamente l’esigenza di scongiurare qualsiasi contraffazione o sostituzione degli elaborati a
garanzia dell’imparzialità della procedura concorsuale, e pertanto non costituisce violazione dell’art.
13, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che stabilisce che i lavori debbono essere scritti
esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un membro della
commissione esaminatrice.
96
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 13 D.P.R.
Concorsi: principio della segretezza non si applica se l’anonimato è privo di utilità.
Nei concorsi pubblici, il principio della segretezza delle prove scritte si giustifica con la necessità
che la correzione dell’elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, quale garanzia di
imparzialità del giudizio. Ne consegue che tale principio non trova applicazione quando l’anonimato
sia privo di utilità pratica.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6556 del 12 ottobre 2004, affermando che nel
caso di specie nessuna utilità pratica avrebbe rivestito l’anonimato dello scritto, poiché l’autore
sarebbe divenuto necessariamente palese pochi minuti dopo la consegna, in sede di colloquio e
comunque prima della valutazione dello stesso.
Autorità: TAR Calabria-Catanzaro, sez. II
Data: 10.06.2008
Numero: 642
Concorsi pubblici, regola dell’anonimato, interpretazione oggettiva, termine “brutta copia” –
Segno di riconoscimento – Insussistenza.
In tema di concorsi pubblici, rinviare alla “brutta copia” non costituisce un segno di riconoscimento.
La giurisprudenza amministrativa, con orientamento ormai consolidato, ha già sottolineato che nelle
procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può
essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che
sussista la mera possibilità di riconoscimento, perché, se così fosse, sarebbe materialmente
impossibile svolgere concorsi con esami scritti, atteso che non si potrebbe mai escludere a priori la
possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, sebbene il relativo elaborato
sia formalmente anonimo; ne discende che la regola dell’anonimato deve essere intesa nel senso che
l’elaborato non deve recare alcun segno che sia “in astratto” ed “oggettivamente” suscettibile di
riconoscibilità, con la conseguenza che il termine “brutta copia” apposto dal candidato sul proprio
tema non può essere interpretato come segno di riconoscimento, ma come mera formula di stile che,
anche in base a reminiscenze scolastiche, può essere usata dai concorrenti per indirizzare la
commissione verso la stesura finale e corretta dell’elaborato (cfr. per tutte TAR Basilicata, 11 luglio
2007 n. 489).
Inoltre, è stato acutamente osservato che l’espressione “brutta copia” non costituisce concreto segno
di riconoscimento, ma ha lo scopo di rendere immediatamente percepibile la versione definitiva del
compito, anche al fine di agevolarne la correzione da parte della stessa commissione, e non è
assimilabile ad altri “contrassegni”, idonei a fungere da elemento di identificazione del candidato
per il loro carattere oggettivamente distintivo ed anomalo (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. II, 3 luglio
2007 n. 5980; TAR Puglia Bari, Sez. II, 11 maggio 2006 n. 1698; TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 10
aprile 2002 n. 972).
Orbene, il Collegio ritiene che tali superiori principi possano ben attagliarsi anche al caso di specie,
attesa la sostanziale analogia tra la dicitura “vedere brutta”, utilizzata dal ricorrente, ed il termine
“brutta copia”, analogia che trova giustificazione nell’unicità di funzione delle citate espressioni,
entrambe volte a rendere immediatamente percepibile per la commissione esaminatrice la stesura
101
definitiva del compito, anche attraverso il collegamento tra le due versioni (brutta e bella) dello
stesso.
Autorità: Consiglio di Stato
Data: 6 luglio 2004
Numero: 5017
Concorsi pubblici: scollatura della busta non comporta l’invalidità della prova.
Nelle procedure concorsuali al fine di affermare la riconoscibilità e quindi la invalidità della prova
scritta, è necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco la “intenzionalità” del
concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la decisione in epigrafe, affermando che in un concorso
pubblico non può farsi ricadere sui candidati il rischio consistente nella scollatura delle buste, non
derivante, verosimilmente, dalla volontà, né tantomeno dalla “intenzionalità” degli stessi, che
semmai, hanno interesse e volontà contrari, al fine di salvaguardare la integrità delle loro prove.
Autorità: TAR Lazio-Roma, sez. I
Data: 20.09.2010
Numero: 32366
Se il candidato sottolinea la traccia deve essere annullata la prova scritta.
Deve essere annullata la prova scritta di un concorso se il candidato ha sottolineato parti della
traccia, in quanto trattasi elemento idoneo a far venir meno l’anonimato, indispensabile per
garantire la par condicio tra i concorrenti.
E’ quanto ha stabilito il Tar del Lazio con la sentenza 20 settembre 2010, n. 32366 così
correttamente applicando la normativa di riferimento, costituita dall’art. 8, comma 5, R.D. n.
1860/1925, il quale prevede che “il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né
altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta più grande”, dall’art. 14, comma 2, D.P.R. n.
487/1994, ai sensi del quale “il candidato, dopo avere svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione,
né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande e dall’art. l’art. 12, comma 7, R.D.
n. 1860/1925, secondo il quale “deve essere pure annullato l’esame dei concorrenti che comunque si
siano fatti riconoscere”.
Come evidenziato dai giudici amministrativi “La ratio delle previsioni normative sopra riportate è
quella di garantire l’anonimato dell’elaborato, impedendone cioè l’attribuzione ad un candidato
determinato, e così tutelando il principio della par condicio dei concorrenti, in ossequio ai principi
costituzionali di imparzialità dell’azione amministrativa (art,. 97 Cost.) e di eguaglianza nelle
condizioni di accesso ai pubblici uffici (art. 51 Cost.)”.
Nel caso di specie, la Commissione d’esame ritenne che i segni apposti (in modo incongruo) sulle
tracce di due elaborati, per di più con matita di diverso colore da quello dell’inchiostro utilizzato per
la stesura del compito, fossero idonei a determinare il riconoscimento del candidato. Tale segno, a
parere del T.A.R. Lazio, appariva tale da rendere l’elaborato distinguibile dagli altri e, di
conseguenza, idoneo a determinare la perdita dell’anonimato del compito e, quindi, la
riconoscibilità del suo autore.
102
Autorità: Consiglio di Stato, sez. VI
Data: 06.04.2009
Numero: 8418
Sulla violazione del principio dell’anonimato dei concorsi pubblici.
Viola il principio dell’anonimato dei concorsi pubblici la circostanza che sui lembi di chiusura delle
buste contenenti gli elaborati dei candidati risultino le sigle dei membri della Commissione apposte
in maniera macroscopicamente diversa da busta a busta.
Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza 6 aprile 2009, n. 8418.
La questione ha riguardato le operazioni di un concorso pubblico per ricercatore universitario, per
cui un candidato ha proposto ricorso in quanto ha ravvisato delle irregolarità procedimentali alla
fine della prova scritta.
In particolare, è stato fatto rilevare che su alcune buste, contenenti gli elaborati dei candidati, era
stata marcata, in modo ben evidente, la data con la sola indicazione del giorno e del mese mentre su
altre era apposto il giorno, il mese e l’anno.
Siffatti elementi, secondo il Collegio, costituiscono presupposti rivelatori di un modus operandi
poco rispettoso del principio di trasparenza ed imparzialità, alla cui osservanza deve invece essere
improntata la condotta dei componenti le commissioni d’esame.
Per tali anomalie – denunciate peraltro dallo stesso presidente della Commissione, al Rettore
del’ateneo interessato – indipendentemente dalla rilevanza o meno della riconoscibilità in concreto
degli elaborati, il Consiglio di Stato ha ritenuto violato il principio dell’anonimato, il quale
rappresenta una garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del
meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d’accesso agli
impieghi nelle amministrazioni.
Concorsi a pubblici impieghi – Ammissione – Esclusione – In genere – Comunicazione di
esclusione di un candidato – Non deve contenere la deliberazione della Commissione in merito
ai lavori da essa svolti, alla correzione delle prove e alla disposta esclusione.
L’art. 15, d.P.R. n. 487 del 1994 non impone all’Amministrazione di indicare, nella comunicazione
di esclusione del candidato dalla procedura concorsuale, la deliberazione della Commissione in
merito ai lavori dalla stessa svolti, alla correzione delle prove e alla disposta esclusione.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. IV
Data: 18 giugno 2009
Numero: n. 3998
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Graduatoria – Idonei – Diritto
all’immissione in ruolo – Esclusione – Limite.
Gli art. 15 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e art. 22 comma 8 l. 24 dicembre 1994 n. 724 non
riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si
limitano ad attribuire all’Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura
concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di
concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei
vincitori, ovvero “medio tempore” resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; si tratta quindi
di norme rivolte esclusivamente all’Amministrazione, proponendosi la finalità di agevolare, in nome
del principio di economicità dell’azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale,
senza far ricorso all’ordinario concorso ma senza qualificare o differenziare la posizione degli
idonei rispetto ad altri dipendenti, che aspirino agli stessi posti.
(Conferma Tar Lazio, Roma, sez. I, 6 giugno 2001 n. 7569).
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.
LS 23 dicembre 1994 n. 724 art. 22 comma 8 L.
104
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 11 agosto 2008
Numero: n. 21509
Lavoro subordinato (contratto particolare) – Assunzione a concorso – Procedure concorsuali
della P.A. per l’assunzione di dipendenti – Candidati risultati idonei e non vincitori – Diritto
all’assunzione per il cosiddetto «scorrimento della graduatoria» a prescindere da una
specifica previsione legislativa (o del bando originario) e dall’interesse della P.A. alla
copertura del posto – Esclusione – Fondamento
In materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all’assunzione dei dipendenti, l’istituto
del cosiddetto «scorrimento della graduatoria» presuppone necessariamente una decisione
dell’amministrazione di coprire il posto; pertanto l’obbligo di servirsi della graduatoria entro il
termine di efficacia della stessa preclude all’amministrazione di bandire una nuova procedura
concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all’assunzione dei candidati non
vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l’amministrazione stessa non intenda
coprire, come è reso palese dall’espressione «eventuale copertura di posti che dovessero rendersi
disponibili» adoperata tanto nell’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, per i
concorsi delle pubbliche amministrazioni in genere, quanto nell’art. 91, comma 4, del d.lg. n. 267
del 18 agosto 2000, per i concorsi degli enti locali, norme entrambe sopravvissute alla
privatizzazione del pubblico impiego.
Legislazione correlata:
LS 24 dicembre 1993 n. 537 art. 3 L.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.
LS 18 agosto 2000 n. 267 art. 91 D.LG.
Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. I
Data: 18 luglio 2008
Numero: n. 6956
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Graduatoria – Scorrimento –
Rappresenta una mera facoltà per l’Amministrazione – Ultrattività della graduatoria – Non è
ostativa alla scelta della P.A. di indire un nuovo concorso.
L’art. 15, d.P.R. n. 487 del 1994 si limita ad individuare un arco temporale di vigenza delle già
formate graduatorie concorsuali e, dunque, non si presta di per sé a rendere “obbligato” il ricorso
alle graduatorie stesse. In altri termini, la c.d. ultrattività della graduatoria concorsuale è ben
distinta, sul piano concettuale, prima ancora che effettuale, dalla configurabilità di un obbligo di
scorrimento e/o di una preclusione all’indizione di un nuovo concorso. In definitiva, il c.d.
“scorrimento” delle graduatorie rappresenta una mera facoltà, di carattere eccezionale, mentre la
scelta dell’Amministrazione di indire – pur in presenza di graduatorie ancora valide – un nuovo
concorso è assistita da un’ampia latitudine discrezionale e non può trovare ostacoli in considerazioni
afferenti esclusivamente i tempi ed i costi della nuova procedura.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.
105
Autorità: T.A.R. Latina Lazio sez. I
Data: 10 gennaio 2008
Numero: n. 28
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Verbali – Intangibilità – Ragioni –
Correzione di errore materiale – Possibilità – Condizioni.
Il verbale della commissione di concorso, disciplinato dall’art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487,
costituisce un atto pubblico che è assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso
di quanto in esso attestato; una volta che il verbale venga « chiuso », cioè confermato e sottoscritto,
esso diviene pertanto intangibile anche per gli stessi componenti della Commissione, nel senso che
il potere che con la verbalizzazione è stato esercitato è venuto meno, cioè si è « consumato »; può
senz’altro ammettersi che – nel caso in cui il verbale sia inficiato da errori materiali – sia consentito
operare le opportune rettifiche, ma deve trattarsi di vero e proprio errore materiale, cioè di una
inesattezza percepibile ictu oculi dal contesto dell’atto e tale da non determinare alcuna incertezza in
ordine alla individuazione di quanto effettivamente rappresentato e avvenuto (nella specie, la
Commissione, riunitasi in epoca successiva alla proposizione del ricorso, aveva modificato il
verbale nel presupposto che quanto in esso affermato in ordine alla apposizione del numero
progressivo sui cartoncini contenuti nella busta piccola – e su cui si erano incentrate le doglianze del
ricorrente – fosse il frutto di errore materiale nella redazione del documento e di svista della
commissione ad apporre la firma).
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Milano Lombardia sez. II
Data: 12 novembre 2004
Numero: n. 5739
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso graduatoria.
L’originaria facoltà di avvalersi di una graduatoria finale di un concorso pubblico, prevista dall’art. 8
d.P.R. n. 3 del 1957, si è trasformata nella successiva legislazione in un obbligo, come risulta
dall’art. 15 comma 7 d.P.R. n. 487 del 1994, dall’art. 39 comma 13 l. n. 449 del 1997, dall’art. 20
comma 3 l. n. 488 del 1999 e dall’art. 51 comma 8 l. n. 388 del 2000.
Legislazione correlata:
LS 10 gennaio 1957 n. 3 art. 8 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.
LS 27 dicembre 1997 n. 449 art. 39 L.
LS 23 dicembre 1999 n. 488 art. 20 L.
LS 23 dicembre 2000 n. 388 art. 51 L.
Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 12 novembre 2003
Numero: n. 7230
106
Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Termine – Comunicazione e pubblicazione
dell’atto – Concorso a pubblico impiego – Graduatoria dei vincitori – Persona non contemplata
nella graduatoria – Impugnazione – Dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta
Ufficiale – Impugnazione tardiva – Errore scusabile – Riconoscimento – Condizioni.
In tema di concorsi a pubblici impieghi, l’art. 15 comma 6 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo cui
dalla data di pubblicazione dell’avviso che dà notizia nella Gazzetta Ufficiale della pubblicazione
della graduatoria dei vincitori dei concorsi decorre il termine per le eventuali impugnazioni, va
coordinato con l’art. 2 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, per quanto attiene alla conoscenza legale di
soggetti non contemplati da atti lesivi oggetto di pubblicazione; pertanto, la persona non
contemplata nella graduatoria, perché non vincitrice, non dovendo essere raggiunta da un’apposita
notificazione del provvedimento poi impugnato, avrebbe dovuto gravare l’atto entro il termine
decadenziale decorrente dalla data di pubblicazione, ma va rimessa in termini, per errore scusabile,
ove si sia fatta tempestivamente carico di richiedere copia degli atti del concorso e questi non le
siano stati trasmessi con la dovuta tempestività dalla p.a.
( Annulla Tar Lazio, sez. II, 1° ottobre 1999 n. 1853 ).
Legislazione correlata:
LS 17 agosto 1907 n. 642 art. 2 R.D.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 25 gennaio 2003
Numero: n. 344
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso: verbali.
La previsione contenuta negli art. 8, d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 e 15, d.P.R. 9 maggio 1994 n.
487, a norma della quale i verbali di un concorso a posti di pubblico impiego devono essere
sottoscritti da tutti i componenti della commissione, va contemperata con la considerazione che il
verbale stesso non è per sua natura un atto collegiale ma solo un documento che attesta, con le
dovute garanzie legali, il contenuto di una volontà collegiale; pertanto, la mancanza di firma di uno
dei commissari, ove non sia determinata dalla mancata partecipazione di questo alla seduta, ovvero
da un atto volontario di astensione esplicitamente fatto constare, non inficia la validità del verbale
stesso ma concreta una irregolarità sanabile.
Legislazione correlata:
LS 3 maggio 1957 n. 686 art. 8 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Lazio sez. I
Data: 03 aprile 2002
Numero: n. 2669
Concorsi a pubblici impieghi. Concorsi in genere.
La mancata sottoscrizione del verbale di concorso da parte di uno dei componenti della
commissione giudicatrice non vizia la determinazione della commissione stessa, trattandosi di atto
107
estrinseco rispetto alle operazioni concorsuali, come tale insuscettibile di invalidare le operazioni
dell’organo collegiale quando queste si siano svolte regolarmente e dall’intestazione dell’atto risulti
la presenza anche dei componenti della commissione che non hanno sottoscritto il verbale. In
assenza di specifiche disposizioni, l’approvazione e sottoscrizione del verbale della seduta della
commissione esaminatrice di concorso oltre l’inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce
non costituisce “ex se” vizio dell’atto, in quanto non preclude la valutazione della corrispondenza
dello svolgimento storico dei fatti all’atto che li descrive. La previsione contenuta negli art. 8 d.P.R.
3 maggio 1957 n. 686 e 15 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, a norma della quale i verbali di un
concorso a posti di pubblico impiego devono essere sottoscritti da tutti i componenti della
commissione, non è preordinata ad integrare nè l’esistenza, nè l’efficacia probatoria del documento,
assolvendo invece la funzione di tutelare il diritto di ciascuno dei detti componenti di verificare la
conformità del verbale alle operazioni svolte e alle opinioni espresse, sì da consentire a ciascuno di
loro di far constatare il proprio dissenso, che può anche esprimersi nel rifiuto di apporre la propria
sottoscrizione (rifiuto che non incide sulla validità dell’atto, ma esprime solo la dissociazione
dell’autore dal contenuto di quest’ultimo). Se è vero che, nell’ambito dei giudizi tecnico-valutativi,
esistono criteri di logica e di congruenza sulla base dei quali è possibile sindacare, sotto il profilo
dell’eccesso di potere, anche la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, è pur vero che le
valutazioni delle prove di un concorso sono soggette al sindacato di legittimità sotto il profilo
dell’illogicità manifesta o della macroscopica contraddittorietà di giudizio documentalmente
provate.
Legislazione correlata:
LS 3 maggio 1957 n. 686 art. 8 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.
Autorità: T.A.R. Catanzaro Calabria
Data: 03 aprile 1998
Numero: n. 252
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso verbali.
In mancanza di diverse disposizioni del bando o dei criteri fissati dalla commissione esaminatrice,
l’onere di verbalizzazione delle operazioni di concorso (di cui all’art. 15 d.P.R. 9 maggio 1994 n.
487) è sufficientemente garantito dall’indicazione del giudizio finale della commissione, mentre i
giudizi dei singoli membri (che pur vanno a formare la media per il voto complessivo) non debbono
essere espressi in quanto hanno rilievo puramente interno; a meno che il membro di commissione,
in disaccordo con la valutazione di maggioranza, abbia fatto rilevare a verbale il proprio dissenso.
Legislazione correlata:
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.
Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 11 settembre 1996
Numero: n. 1199
Concorsi a pubblici impieghi. Procedimento di concorso: verbali.
Al fine di garantirne la trasparenza, le operazioni della commissione di concorso, nella specie per
l’attribuzione di cattedra universitaria di ruolo, devono essere descritte in processi verbali
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rispondenti all’effettivo svolgimento delle operazioni stesse, in applicazione del principio generale
stabilito dal d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686, art. 8 e dal d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, art. 15. I
processi verbali devono essere, pertanto, redatti giorno per giorno e recare la sottoscrizione di tutti i
commissari e del segretario della commissione, con la conseguenza che è illegittima la
verbalizzazione redatta a notevole distanza di tempo, su schemi predisposti con modalità tali da non
garantirne compiutamente e fedelmente il contenuto sostanziale.
Legislazione correlata:
LS 3 maggio 1957 n. 686 art. 8 D.P.R.
LS 9 maggio 1994 n. 487 art. 15 D.P.R.
Autorità: TAR Campania-Napoli
Data: 03.01.2007
Numero: 14