Le ferie vanno pagate anche se non godute, poiché rientra nei diritti di tutti i lavoratori delle Forze Armate e di tutti i dipendenti della PA. La Sentenza 376/2017 del Tar di Catanzaro si pronuncia sul ricorso di un sovrintendente della Polizia di Stato.
Le ferie possono essere monetizzate, quindi integrate nello stipendio, nel caso in cui il lavoratore non abbia potuto usufruirne per impedimento: ad esempio se esse sono non godute per colpa di una malattia, della fine del rapporto di lavoro o per infortunio.
La Sentenza del Tar di Catanzaro ha previsto che le ferie del lavoratore della Polizia di Stato possano essere monetizzate, cioè convertite in moneta e annesse agli emolumenti in busta paga, in quanto le circostanze di mancato godimento sono state causate dalla malattia.
Anche nel caso di un grave infortunio che impedisca il ritorno a lavoro, ad esempio, le ferie non potrebbero comunque essere godute e ciò andrebbe in contrasto con il diritto costituzionale. La monetizzazione allora si configura come la soluzione migliore, in quanto compenso sostitutivo godibile in ogni caso.Autorevole giurisprudenza ha precisato che: a) il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020); b) anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’interessato non preclude di suo l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi,
compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia); c) i casi in cui vi è diritto al compenso
sostitutivo dei periodi di ferie non fruite – espressamente contemplati agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 – non hanno carattere costitutivo
del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e,
fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità; d) in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo” (cfr. T.A.R. sez. VI Napoli ,
Campania n. 3041 del 09/06/2011; T.A.R. Napoli (Campania) sez. VI n. 2620 dell’11/05/2011; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 7364; Consiglio di Stato, sez. VI, 07 maggio 2010, n. 2663; Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2009, n. 2031; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8100 e giurisprudenza ivi richiamata).