Chi contrae un’infermità a causa del servizio svolto ha diritto alla pensione privilegiata. Questa prestazione, allo stesso modo dell’equo indennizzo, si ottiene successivamente al riconoscimento della causa di servizio. Inoltre le vittime possono richiedere anche il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Le vittime del dovere sono coloro hanno subito infermità nel contrasto della criminalità, nello svolgimento del servizio di ordine pubblico e nella vigilanza a infrastrutture civili e militari. L’infermità può essere causata anche da operazioni di soccorso, di tutela della pubblica incolumità, da azioni in contesti internazionali, non aventi necessariamente carattere di ostilità.
Il lavoratore che contrae l’invalidità nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente ha diritto a un trattamento previdenziale privilegiato. È definita privilegiata pensione che risulta slegata dal possesso di una determinata età anagrafica e del requisito assicurativo e contributivo. L’art. 6 della legge 201/2011 (Legge Fornero) riserva questa prestazione alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri), alle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Il presupposto per ottenere questo benificio previdenziale è che le infermità siano dipendenti da causa di servizio e che siano “non suscettibili di miglioramento” (art. 67, comma 1, DPR 1092/1973). Però la lesione può non comportare l’inabilità al servizio e la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’attribuzione dei benefici avviene principalmente in misura proporzionale al grado di invalidità contratta dal dipendente, sulla base delle tabelle riportate da DPR 834/1981:
- tabella A è relativa alle lesioni e infermità che danno diritto alla pensione vitalizia o all’assegno temporaneo;
- la tabella B riguarda lesioni e infermità che comportano l’indennità una tantum.
Esistono due tipi di pensionamenti privilegiati per le Forze a ordinamento militare e civile (art. 67, DPR 1092/1973):
- ordinaria, cioè un trattamento sostitutivo della pensione normale;
- tabellare, assimilabile al trattamento privilegiato di guerra.
Il trattamento privilegiato tabellare spetta a:
- militari di truppa e graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva;
- soldati e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso, che abbiano subito, a causa del servizio, una menomazione dell’integrità fisica.
La pensione privilegiata ordinaria è pari al 100% della retribuzione pensionabile se le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria della Tabella A. Alla seconda categoria si riduce al 90%, fino all’ottava categoria, in cui diventa il 30%. Tuttavia le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Questo è un vantaggio per coloro che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l’anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale. Tuttavia per pensione privilegiata ordinaria calcolo non può eccedere la misura del 44%.
Infine la pensione privilegiata militari sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo.
Per quanto riguarda, invece, la pensione privilegiata tabellare, questa non viene liquidata in base alla paga percepita, ma sulla base delle tabelle stabilite per legge. La pensione privilegiata tabellare di 8 categoria ha un importo economico differente a seconda della gravità dell’infermità.
Se l’infermità si è contratta quando si era allievo di accademia, il calcolo della pensione privilegiata sarà determinato in base al grado rivestito all’atto d’ammissione all’accademia e al trattamento economico spettante nel grado di sottufficiale. Invece, per i militari e i graduati di truppa (militari di leva), la pensione viene liquidata sulla base delle tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita, senza riferimento alla paga percepita. Infine, per i militari di “carriera”, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, vengono corrisposti gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza.