LAVAGGIO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Recentemente la Corte di Cassazione Civile, Sez. lav., 3 luglio 2023, n. 18656, ha chiosato che la nozione legale di dispositivi di Protezione Individuale (c.d. DPl) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature che siano state appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio, che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore.
Premesso che l’art. 74, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, individua come DPI ” qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”, la Corte ha altresi’ evidenziato come i capi di cui si discute (gilet e giubbotto frangente ad alta visibilità eccetera) costituiscono veri e propri dispositivi di protezione individuale e non meri indumenti.
A tale conclusione, precedentemente, sono giunte, tra le altre:
Cass. Civ., Sez. la., 16 giugno 2021, n. 17100, ord.; Cass. Civ.,
Sez. lav.., 3 marzo 2020, n. 5748, ord.; Cass. Civ., Sez. lav., 21 giugno 2019, n. 16749, ord,; Cass, Civ., Sez. lav., 27 giugno
2019, n. 17354, ord.; Cass. Civ., Sez. lav., 26 giugno 2019, n.
17132, ord.
Infatti, la nozione legale di dispositivi di protezione individuale, come affermato nella massima, deve essere riferita a ogni attrezzatura, complemento o accessorio che costituisca una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e a sicurezza del lavoratore, in conformità con l’articolo 2087 del codice civile, il quale costituisce una norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, e che è suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia del grimeipi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro.