È questo il principio con cui il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto da un candidato non ammesso alle prove orali del concorso per avvocati conseguendo un punteggio di poco inferiore alla sufficienza.
Per il TAR capitolino, infatti, l’onere di motivazione delle prove di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, salvo il caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante tra i punteggi attribuiti dai componenti della commissione da configurare un’eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo.
Ne consegue che, le Sottocommissioni, essendo vincolate nelle operazioni di correzione degli elaborati alle disposizioni di cui al verbale redatto dalla Commissione “Centrale” presso il Ministero, debbono in siffatti casi esplicitare le modalità con le quali hanno proceduto a valutare gli elaborati e, quindi, ed integrare il voto assegnato ai candidati con espressioni o manifestazioni idonee a renderne percepibile il significato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7754 del 2012, proposto da:
……….., rappresentato e difeso dall’avv. ,
contro
Ministero Della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
del verbale n. 11 della Commissione esaminatrice degli Esami di Avvocati Sessione 2011 presso la Corte d’Appello di Napoli – riunitasi per la correzione delle prove scritte degli elaborati provenienti dalla Corte d’Appello di Roma – redatto in data 26.4.2012, nel punto in cui la Commissione ha valutato gli elaborati del ricorrente, contrassegnati con il n. 3584, non sufficienti assegnandogli il complessivo voto di 84 su 90 senza alcun giudizio motivato e, per l’effetto, non è stato ammesso alle prove orali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il cons. Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il dott. ………., odierno esponente, impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione, il verbale n. 11 della Commissione esaminatrice degli Esami di Avvocato Sessione 2011 presso la Corte d’Appello di Napoli, redatto in data 26.4.2012, nel punto in cui la Commissione ha valutato gli elaborati del ricorrente, contrassegnati con il n. 3584, non sufficienti, assegnandogli il complessivo voto di 84 su 9,0 senza alcun giudizio motivato e, per l’effetto, non lo ha ammesso alle prove orali.
L’odierno esponente in particolare rappresenta di avere esercitato il diritto di accesso ai verbali consegnati dalla Corte d’Appello il successivo 27 luglio, nell’occasione constatando che la suddetta valutazione negativa non era corredata da alcuna motivazione espressa, e che nemmeno dagli elaborati era possibile evincere le ragioni dell’attribuzione del voto.
Questi i motivi di ricorso dedotti:
1. I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/90 e dei principi di cui all’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 22 del RDL n. 1578/1933 e s.m.i. Difetto assoluto di motivazione. Violazione dei criteri di valutazione degli elaborati scritti determinati dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia in data 5.12.2011. Erroneità di presupposto e travisamento dei fatti. Manifesta illogicità ed irragionevolezza. Difetto di istruttori;
Il giudizio negativo non verrebbe minimamente giustificato dalla Sottocommissione, laddove l’attribuzione al ricorrente di un punteggio ai limiti della sufficienza imponeva di esternare la pur minima giustificazione in merito al complessivo voto attribuito, in ossequio ai criteri fissati nel verbale della Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia per l’esame di Avvocato Sessione 2011 del 5.12.2011.
- Violazione dell’art. 97 Cost. sotto altro profilo. Violazione del principio della par condicio. Violazione dell’art. 17 bis del RD 22.1.34 n. 37. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta;
Il tempo dedicato alla lettura degli elaborati sarebbe talmente esiguo da evidenziare che la valutazione di ciascuno di essi non è stata effettuata collegialmente dalla Commissione, come richiede l’art. 17 bis del RD 37/1934; per converso, ove gli elaborati fossero stati corretti collegialmente, la loro lettura in tempi così brevi risulterebbe effettuata in modo talmente superficiale e approssimativo da far dubitare addirittura dell’avvenuta completa lettura degli stessi.
3. Nel presente giudizio si è costituito il Ministero della Giustizia per resistere al ricorso in epigrafe, chiedendone il rigetto siccome infondato.
4. Alla Pubblica Udienza del 19 giugno 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito indicate.
5.1 Il dott. ……. ha conseguito il punteggio complessivo di 84 nelle prove scritte avendo la IX Sottocommissione valutato i suoi elaborati nel seguente modo: 28 parere di diritto civile, 28 parere di diritto penale, 28 prova pratica di diritto penale.
Il ricorrente si duole del fatto che il giudizio negativo non sia stato minimamente giustificato dalla Sottocommissione, né attraverso una pur sintetica motivazione espressa nel verbale o all’interno del singolo elaborato, né per il tramite di segni o sottolineature nel relativo testo, sì da lasciar comprendere le ragioni sottese all’attribuzione del punteggio che, peraltro, è di poco inferiore a quanto richiesto per poter essere ammessi alle prove orali.
5.2 In proposito, è noto l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, cui anche la Sezione aderisce, secondo il quale il voto numerico attribuito dalla Commissione esaminatrice esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (da ultimo, Tar Lazio, Sez. I, 21 gennaio 2013, n. 677; id, 3 maggio 2005; Consiglio Stato, Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; Sez. IV, 10 maggio 2005, n. 2269; 7 marzo 2005, n. 900; Sez. V, 11 novembre 2004, n. 7332; T.A.R. Umbria, 28 dicembre 2005, n. 654; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 22 novembre 2005 n. 2138; T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 3303; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 febbraio 2005, n. 305); il giudizio della Commissione esaminatrice ha infatti ad oggetto il valore complessivo dell’elaborato e quindi la mancanza di annotazioni, sottolineature o altri segni grafici a margine non può costituire in sé sintomo di omessa valutazione, anche perché nessuna norma impone alla Commissione di apporre annotazioni o segni di correzione sugli elaborati (Consiglio Stato, Sez. IV, 7 maggio 2004, n. 2881; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 7 aprile 2005, n. 747); tuttavia, la sufficienza del voto numerico, senza ulteriori specificazioni, intanto può ammettersi, in quanto siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, che consentano di ricostruire ab externo la motivazione di tale giudizio, risultando, dunque, il punteggio sufficiente soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente, e insufficiente nel caso in cui gli stessi criteri si risolvano in espressioni generiche (Consiglio Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2003, n. 2331) o, addirittura, come nel caso di specie, manchino del tutto.
5.3 In assenza di siffatti criteri, infatti, l’istanza di tutela degli interessati è destinata a rimanere frustrata, non potendo esservi garanzia, in sede concorsuale, della congruità dei criteri valutativi fissati dalla Commissione, e della loro corretta e imparziale applicazione nei confronti di tutti i concorrenti, né risultando possibile, in sede giustiziale, il controllo della congruità e la verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione, questo essendo il compito demandato al Giudice amministrativo.
E invero, se la fissazione dei criteri di massima per la correzione degli elaborati, così come la valutazione delle prove d’esame, rientrano nell’ambito della discrezionalità propria della Commissione esaminatrice (Consiglio Stato, sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989; 30 giugno 2005, n. 3552; 17 settembre 2004, n. 6155; 6 maggio 2004, n. 2798), per cui l’operato della Commissione è insindacabile in sede di legittimità, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella effettuata dell’Amministrazione, ove tuttavia tali decisioni si manifestino illogiche, irragionevoli ed irrazionali, allora il sindacato del Giudice amministrativo si estende al giudizio espresso dalla Commissione (fra le tante, Consiglio Stato, sez. VI, 22 settembre 2005, n. 4989; 30 giugno 2005, n. 3552; 23 marzo 2003, n. 1615; sez. IV, 28 ottobre 2003, n. 4674; sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8320; T.A.R. Campania, sez. III, 14 marzo 2003, n. 2498).
5.4 Ciò posto, il Collegio rileva l’illegittimità dell’operato della Commissione, che procedeva alla valutazione degli elaborati del candidato senza la precisa determinazione delle “modalità di attribuzione del punteggio” successiva alla lettura di tutti e tre gli elaborati, così come stabilito nel verbale della Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia per l’esame di Avvocato Sessione 2011 del 5.12.2011, contenente l’“indicazione dei criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2009”, cui ciascuna Sottocommissione era vincolata in quanto lex specialis, e che la IX Commissione esaminatrice, nel verbale n. 11 del 26.4.2011, oggetto dell’odierno giudizio, dichiarava espressamente di recepire integralmente e fare propri. Per di più, nel caso all’esame, proprio l’attribuzione di un punteggio ai limiti della sufficienza imponeva alla Commissione di esternare la pur minima giustificazione in merito al complessivo voto attribuito al dott. Caparrelli.
5.5 Infatti, come ha avuto modo di rilevare il Consiglio di Stato, “anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 241/1990, l’onere di motivazione delle prove di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione, rispetto alla quale l’ulteriore motivazione si tradurrebbe in un’inutile duplicazione (Cons. Stato, V, 14 aprile 2008, n. 1698) salvo il caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante tra i punteggi attribuiti dai componenti della commissione da configurare un’eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo” (Cons. Stato, VI, 11 ottobre 2007, n. 5347). Applicando i suddetti principi al caso di specie emerge che le Sottocommissioni, essendo vincolate nelle operazioni di correzione degli elaborati alle disposizioni di cui al verbale redatto dalla Commissione “Centrale” presso il Ministero, avrebbero dovuto esplicitare le modalità con le quali hanno proceduto a valutare gli elaborati e, quindi, ad integrare il voto assegnato ai candidati con espressioni o manifestazioni idonei a renderne percepibile il significato.
6. La mancata esternazione delle “modalità di attribuzione del punteggio”, come previsto dalla Commissione Centrale, vizia pertanto il giudizio reso sul ricorrente che, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato; alla riscontrata illegittimità dovrà ovviarsi mediante una nuova correzione di tutte e tre le prove svolte dal ricorrente, da parte di una Commissione da costituirsi ad hoc, ovvero da parte di Sottocommissione (ove ancora insediata), diversa da quelle precedenti nella sua composizione, con le opportune garanzie di anonimato, previa eliminazione di ogni sottolineatura e grafosegno delle precedenti correzioni, anche attraverso la contestuale ricorrezione, ai soli fini di cui trattasi, degli elaborati di almeno altri dieci candidati alla stessa sessione d’esame, presso la stessa sede di Corte d’Appello (cfr. Cons. St., sez. IV, ordinanza n. 4214 del 26.8.2009).
7. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Anna Bottiglieri, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore