Concorso pubblico- Requisiti- Altezza

Concorso pubblico- Requisiti- Altezza

E’ illegittima l’esclusione di una candidata a un concorso riservato al personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco per difetto del limite di altezza minima previsto dal D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411. Nel caso di specie il bando doveva ritenersi autointegrato ai sensi dell’art. 1, comma 3 e 4 della L. n. 2/2015, con la conseguente sostituzione del previgente parametro della mera altezza con quello più complesso di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 207 del 2015.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3277 del 2019, proposto da

Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico – Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato*******i, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’esclusione dalla procedura selettiva per l’assunzione nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2020 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’avvocato Aldo Falcone su delega dichiarata di Luigi Parenti e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente – appartenente al personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, ha partecipato al concorso per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria riservata al personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, bandito con decreto n. 3747 del 27 agosto 2007, superando la prova selettiva, ma classificandosi in posizione non utile ai fini dell’immediata assunzione.

Con la L. 7 agosto 2016, n. 160 (art. 6 bis) è stata autorizzata, in via eccezionale, un’assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da effettuarsi, in parte, attingendo dagli idonei della graduatoria del concorso di cui sopra, previo accertamento della sussistenza del mantenimento dell’idoneità psico-fisica.

Il ricorrente – sottoposto alle relative prove – con verbale -OMISSIS- ottobre 2016 è stato ritenuto non idoneo all’accertamento psico-fisico ed attitudinale per “deficit statura (cm. 161,7). D.M. 11 marzo 2008, n. 78 art. 1 D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411art. 3 c.2″.

Con decreto prot. -OMISSIS- ottobre 2016 il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, recependo gli esiti di tale giudizio, e ritenendo non applicabile alla procedura in questione il D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015 che ha eliminato il requisito dell’altezza per l’ammissione ai concorsi nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per l’assunzione nei ruoli iniziali del Corpo dei Vigili del Fuoco da effettuarsi mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2007 al quale aveva partecipato.

2. – Avverso il provvedimento di esclusione (e gli atti ad esso presupposti) il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR per il Lazio chiedendone l’annullamento.

2.1 – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha replicato alle doglianze proposte chiedendone il rigetto.

2.2 – Il TAR Lazio – dopo aver ordinato una verificazione – con ordinanza n. -OMISSIS- ha accolto l’istanza cautelare “ai fini del riesame della idoneità fisica del ricorrente attraverso le procedure indicate nel D.P.R. cit.”

L’Amministrazione ha dato esecuzione a tale ordinanza ed ha dichiarato idoneo il ricorrente, ammettendolo con riserva alla frequentazione del corso di formazione teorico pratico.

3. – Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile la vigente disciplina di settore, ed ha quindi annullato il provvedimento impugnato.

4. – Avverso tale decisione ha proposto appello il Ministero dell’Interno contestando l’applicabilità della disciplina sopravvenuta alla fattispecie in esame.

4.1 – Si è costituito in giudizio l’appellato che, con memoria, ha replicato alle doglianze proposte chiedendone il rigetto.

5. – All’udienza pubblica del 23 gennaio 2020 l’appello è stato trattenuto in decisione.

6. – L’appello è infondato e va, dunque, respinto.

7. – E’ opportuno richiamare, in sintesi, i presupposti sui quali si fonda la sentenza appellata.

Il TAR ha ritenuto che:

– il ricorrente era stato escluso in quanto carente dei requisiti dei requisiti fisici, poiché altro cm. 1,61,7 inferiore al limite minimo di cm. 1,65 previsto dal D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411;

– tale normativa sarebbe stata superata dalla L. 12 gennaio 2015, n. 2 e dal D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, applicabile al caso di specie;

– il TAR non ha condiviso la decisione -OMISSIS- del Consiglio di Stato, secondo cui sarebbero stati applicabili i criteri valutativi recata dal D.P.C.M. n. 411 del 1987, in quanto gli accertamenti fisici si riferivano ad un bando pubblicato prima del 17 dicembre 2015;

– secondo il TAR, invece, la previsione contenuta nell’art. 1, comma 4, della L. n. 2 del 2015 si riferirebbe ai soli concorsi non ancora definiti al momento dell’entrata in vigore delle norme regolamentari, e dunque non potrebbe applicarsi al caso di specie, nel quale il concorso sarebbe stato concluso da tempo con l’approvazione della relativa graduatoria;

– la P.A. avrebbe svolto un accertamento fisico del candidato, in applicazione di una normativa primaria, attributiva del relativo potere-dovere, estraneo alla originaria previsione del bando, disciplinante la lex specialis del concorso, ormai definito e concluso da oltre un decennio con la pubblicazione della graduatoria;

– ciò comporterebbe l’applicazione della disciplina normativa vigente, in coerenza con la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (Sez. Terza, n. 1476/2016; n. 5911/2014);

– non sussisterebbe la disparità di trattamento, in quanto la necessità della nuova verifica discenderebbe dalla mera collocazione del ricorrente tra gli idonei e dall’avvenuta autorizzazione alla loro assunzione.

8. – L’Amministrazione ha contestato la decisione di primo grado rilevando, innanzitutto che:

– la L. n. 2 del 2015 ha sostituito i limiti di altezza precedentemente previsti per l’arruolamento nelle Forze Armate, Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, “con parametri atti a valutare l’idoneità del candidato al servizio”; nondimeno ha previsto all’art. 1, comma 4, che “nelle more dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze Armata (…) che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa”; l’art. 5, comma 3, stabilisce, inoltre, che “le disposizioni recate dal presente regolamento si applicano ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare di civile e del Corpo dei Vigili del Fuoco i cui bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data successiva alla sua entrata in vigore”;

– secondo il dato letterale di tali disposizioni, poiché il bando relativo al concorso cui ha partecipato il ricorrente è stato pubblicato nel 2007, sarebbe applicabile al caso di specie la disciplina pregressa;

– tale orientamento sarebbe stato condiviso da questa Sezione nelle decisioni -OMISSIS- e -OMISSIS-, e avrebbe trovato conferma anche nella decisione della Sezione Quarta n. 5302/2018;

– in particolare nelle citate sentenze questa Sezione ha ritenuto che:

– i limiti di altezza della previgente normativa non potrebbero considerarsi immediatamente abrogati con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015, entrato in vigore il 16 gennaio 2016, continuando ad applicarsi sino alla piena operatività dei nuovi criteri previsti dal DPR in quanto, diversamente, si verificherebbe una situazione irragionevole: ai candidati ricompresi in graduatorie già approvate non potrebbe applicarsi alcun parametro, non quello dell’altezza perché abrogato, e nemmeno quelli sostitutivi, individuati dal nuovo regolamento, il quale, in effetti, dispone soltanto per l’avvenire;

– la sentenza del TAR sarebbe carente sotto il profilo sostanziale in quanto contrastante con il principio incontrovertibile nel nostro ordinamento, secondo cui il giudice non può valutare come illegittimo un atto emesso in applicazione di una norma ritenuta “superata” da leggi successive: l’illegittimità dell’atto non potrebbe essere rinvenuta dalla irragionevolezza della normativa sulla quale si fonda, in quanto la P.A. ha l’obbligo di applicare la legge;

– né sussisterebbe la violazione della par condicio, in quanto la procedura selettiva trova la sua fonte nella disciplina normativa previgente, e cioè nel D.M. n. 78 dell’11 marzo 2008; in base al principio del tempus regit actum il bando di concorso cristallizza le norme vigenti che non possono essere disapplicate nel corso successivo del procedimento neppure per ius superveniens, non potendosi ammettere un trattamento diverso tra i candidati inseriti nella stessa graduatoria.

9. – Le doglianze non possono essere condivise.

9.1 – Questa Sezione ha già superato il precedente orientamento richiamato nell’atto di appello: con una serie di decisioni assunte sia in sede di merito che in sede cautelare, dalle quali il Collegio ritiene di non doversi discostare, ha ritenuto applicabile la normativa sopravvenuta (Sentenze 22/02/2018 n. 1113 e 12/07/2018 n. 4287; Sentenze 19/02/2014 n. 768 e 21/03/2019 n. 1898; Ordinanze 04/05/2018 n. 1937 e 07/09/2018 n. 4261).

Anche la Quarta Sezione ha seguito il medesimo orientamento (cfr. sentenza 8/1/2019 n. 166) con riferimento ad un bando adottato sulla base della precedente normativa (e quindi contenente la previsione circa il requisito dell’altezza minima), il cui termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scadeva dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina legislativa recata dalla L. n. 2 del 2015 e di quella attuativa recata dal D.P.R. n. 207 del 2015, (entrato il vigore il 13 gennaio 2016): ha ritenuto che in tal caso non fosse rinvenibile la violazione del principio dell’insensibilità del bando di concorso allo ius superveniens (Cons. Stato A.P. n. 9 del 2011), in quanto la nuova disciplina primaria era entrata in vigore prima della pubblicazione del bando e la norma regolamentare attuativa era entrata in vigore anch’essa prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

In tale situazione, quindi, il bando doveva ritenersi autointegrato ai sensi dell’art. 1, comma 3 e 4 della L. n. 2 del 2015, con la conseguente sostituzione del previgente parametro della mera altezza con quello più complesso di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 207 del 2015.

Ha poi aggiunto che la previsione contenuta nel bando, non avrebbe potuto trovare applicazione per contrasto con la direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, in difetto di adeguata dimostrazione in ordine alla specificità delle mansioni che avrebbe potuto giustificare il permanere di una previsione escludente, generale ed astratta, fondata sul mero parametro dell’altezza, già venuto meno a livello normativo primario.

Essendosi verificata la sostituzione del parametro dell’altezza con quello più complesso previsto dalla nuova disciplina, non era quindi configurabile alcun vuoto normativo.

9.2 – Tali principi sono applicabili anche al caso di specie, connotato dalla particolarità che non è rinvenibile un formale “bando” di concorso.

Nella sentenza -OMISSIS- 12 luglio 2018 la Sezione ha affrontato anche tale problematica.

Ha innanzitutto riportato i seguenti principi espressi dalla Sezione nella decisione -OMISSIS- 2018

che avevano sottolineato come alla data di indizione della procedura di assunzione straordinaria conseguente alla previsione dell’art. 6-bis della L. n. 160 del 7 agosto 2016, non solo il D.P.R. n. 207 del 2015 fosse già pienamente efficace, ma lo fosse anche la direttiva tecnica applicativa, approvata dal Ministero dell’Interno l’11 marzo 2016, sottolineando che:

* capo 3.4: la nuova procedura di assunzione straordinaria prevista dall’art. 6-bis, comma 1, del D.L. n. 113 del 2006, conv. con mod. nella L. n. 160 del 2016, ha attinto, infatti, alla graduatoria degli idonei non vincitori del precedente concorso, tra i quali figura l’odierna appellata, ma ella doveva e deve essere valutata, quanto alla verifica dei requisiti di idoneità, con riferimento ai parametri nel frattempo sopravvenuti e, in particolare, con quelli dettati dalla nuova disciplina di cui alla L. n. 2 del 2015 quanto ai limiti di altezza, immediatamente applicabili (v., sul punto, Cons. St., sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 855), venendo, altrimenti e peraltro, ad essere frustrata la ratio posta a base della procedura straordinaria di stabilizzazione, di cui al menzionato art. 6-bis, comma 1, del D.L. n. 113 del 2016, conv. in L. n. 160 del 2016, ratio che risiede nella necessità di assicurare, in via eccezionale, la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, mediante la stabilizzazione di soggetti collocati utilmente nelle graduatorie di precedenti procedure, alla luce, però, dei nuovi parametri fisici contemplati dalla L. n. 2 del 2015 e delle successiva norme regolamentari applicative;

* capo 3.5.: né va trascurato, al di là delle eccezionali ragioni poste a base del reclutamento straordinario qui in esame, quanto questo Consiglio, da ultimo e in via generale, ha precisato nella sentenza della sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2706, e cioè che l’immediata applicabilità della L. n. 2 del 2015, quanto ai limiti di altezza, risponde ad “una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata, consistente nel ritenere immediatamente precettiva la nuova previsione sui limiti di altezza, in modo da non creare disparità di trattamento ingiustificate tra concorrenti appartenenti alla medesima classe di soggetti, disparità che – peraltro – rinverrebbero la propria causa nella mera scissione temporale voluta dalla stessa legge per l’entrata in vigore delle nuove previsioni;

In particolare, la Sezione nella sentenza -OMISSIS- 12 luglio 2018 è partita dal dato normativo, art. 6 bis L. 7 agosto 2016, n. 160, la cui prima parte del comma 1 così recita:

“1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l’assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità per l’anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, previste dall’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza dal 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all’articolo 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, indetta con D.M. 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 72 dell’11 settembre 2007, si attinge dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con D.M. 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 90 del 18 novembre 2008.”

Tale disposizione, introdotta in sede di conversione del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, stabilisce, dunque:

* che le anzidette 193 assunzioni sono autorizzate in espressa deroga all’art. 66, comma 10, D.L. n. 112 del 2008, il quale – nel rinviare, a sua volta, alle modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – si riferisce alle disposizioni ordinarie sulle procedure di reclutamento, secondo cui l’avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni devono essere autorizzati con D.P.C.M.;

* che, per tali assunzioni, si attinga per metà alla graduatoria selettiva per titoli ed accertamento idoneità motoria riservata al personale volontario e indetta con D.M. 27 agosto 2007 (è quella in cui ricadono i casi decisi tanto dalla sentenza -OMISSIS-, quanto dalla sentenza -OMISSIS-) e per metà alla graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto 6 novembre 2008 (in cui ricade, invece, il caso di cui qui si controverte), stante che il termine di validità delle due graduatorie era stato ultimamente prorogato dall’art. 8 del D.L. n. 101 del 2013.

X.2. Con riferimento al medesimo art. 6 bis così testualmente si esprime il D.M. 7 ottobre 2016 impugnato in primo grado:

“Visto l’art. 6 bis della L. 7 agosto 2016, a. 160, che autorizza, in via eccezionale, un’assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attingendo in parti uguali, dagli idonei delle due graduatorie dei concorsi di cui all’art. 8 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, inerenti la procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco e il concorso pubblico a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco” (terzo “visto” delle premesse).

Mentre il quarto “visto” delle medesime premesse si riferisce al decreto del Capo Dipartimento VV.FF. n. 477 del 5 settembre 2016, con cui è stata nominata la Commissione medica incaricata dell’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti.

X.3. Espressioni pressoché analoghe a quelli contenute nello stesso atto di appello qui all’esame, secondo cui: “in seguito all’autorizzazione, in via eccezionale, prevista dall’art. 6 bis della L. 7 agosto 2016, n. 160, a procedere ad un’assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attingendo, tra l’altro, dalla graduatoria del concorso di cui si tratta” (cfr. quarto periodo dell’esposizione in fatto”.

X.4. Si possono, a questo punto, trarre le conseguenze di quanto si è esposto ai precedenti paragrafi X.1., X.2. e X.3., nel senso che:

a) nella fattispecie non si è in presenza di un mero scorrimento di una graduatoria concorsuale, rispetto alla quale nulla quaestio, evidentemente, rispetto alla necessità di dover prendere a riferimento la situazione normativa “cristallizzata” alla data del relativo bando; bensì di una procedura di assunzione “eccezionale e straordinaria” (sono le qualificazioni attribuite dal legislatore e naturaliter riprese dall’Amministrazione procedente e dalla sua difesa tecnica in giudizio) per la quale il legislatore ha deciso di “ricorrere” e far “scorrere”, in parti uguali, due graduatorie risalenti ma tuttora in corso di validità e – ciò che è significativamente e giuridicamente rilevante – in espressa deroga alle norme vigenti che prevedono la previa autorizzazione con D.P.C.M. per “l’avvio delle procedure concorsuali”;

b) in altri termini, è lo stesso legislatore ad avere parificato la “nuova procedura di assunzione straordinaria prevista dall’art. 6-bis, comma 1, del D.L. n. 113 del 2016” (così definita dalla sentenza -OMISSIS- di questa Sezione) ad una vera e propria “procedura concorsuale” (espressione contenuta nell’art. 35 comma 4 T.U. 165/2001, richiamato nell’art. 66 comma 10 D.L. n. 112 del 2008 in tema di turn over, cui rinvia il più volte citato art. 6 bis comma 1): come tale diversa e nuova rispetto a quelle del 2007 e 2008, le cui graduatorie vengono, sì, all’uopo utilizzate, ma non come si trattasse di un loro fisiologico scorrimento soggetto agli ordinari modi della provvista di personale delle Amministrazioni dello stesso, bensì per effetto di una espressa ed autonoma determinazione del legislatore, che – avendone esso solo il potere – sottrae siffatto utilizzo alle regole generali valevoli in materia e configura una procedura di assunzione assolutamente “straordinaria, eccezionale e derogatoria”;

c) per effetto di tale intervento legislativo, non è più possibile ravvisare un continuum tra bando originario del 2007, relativa graduatoria approvata nel 2008 e assunzioni da effettuare nel 2016 attingendo alla graduatoria medesima, in quanto l’art. 6 bis rappresenta una inequivocabile cesura, comportante una precisa novazione giuridica, nel senso di costituire il momento genetico di una nuova procedura, equiparata ad una procedura concorsuale, di cui è la norma medesima ad assolvere, dunque, la funzione di “bando”;

d) con la conseguenza che è alla data di questo “bando” sui generis (cioè alla data di entrata in vigore della norma) che va riferito il possesso dei requisiti di idoneità richiesti e che si verifica quella “cristallizzazione” degli stessi, ai fini della così disposta assunzione straordinaria, esattamente rivendicata in linea di principio dalla difesa del Ministero;

e) ed è allora senza dubbio “dirimente” – come rilevato nella sentenza -OMISSIS- – che alla data di avvio “della procedura di assunzione straordinaria conseguente alla previsione dell’art. 6-bis della L. n. 160 del 7 agosto 2016, non solo il D.P.R. n. 207 del 2015 fosse già pienamente efficace, ma lo fosse anche la direttiva tecnica applicativa, approvata dal Ministero dell’Interno l’11 marzo 2016″;

f) quest’ultimo era, pertanto, il quadro normativo vigente al momento dell’espletamento della procedura de qua e alla stregua del quale doveva essere effettuato l’accertamento del possesso dei prescritti requisiti psico-fisici ed attitudinali da parte della Commissione medica appositamente nominata anch’essa dopo l’approvazione dei suddetti DPR e Direttiva tecnica; mentre nessuna ultrattività poteva essere attribuita alla precedenti disposizioni, ormai definitivamente sostituite da queste nuove fonti normative e regolamentari;

g) quanto alle preoccupazioni sotto il profilo della possibile disparità di trattamento, prospettate nella memoria finale del Ministero dell’Interno, è ancora la sentenza -OMISSIS- a fornire (cfr. il capo 3.5. più sopra riportato) una convincente e radicale motivazione del perché l’immediata applicabilità della L. n. 2 del 2015, quanto ai limiti di altezza, risponda a “una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata” proprio al fine di non creare disparità di trattamento ingiustificate tra concorrenti appartenenti alla medesima classe di soggetti, disparità che – peraltro – rinverrebbero la propria causa nella mera scissione temporale voluta dalla stessa legge per l’entrata in vigore delle nuove previsioni;

h) conclusivamente, non si è, affatto, in presenza di uno ius superveniens come sostenuto dal Ministero, bensì di uno ius già vigente al momento dell’attivazione della procedura straordinaria de qua e che, dunque, proprio in ossequio al principio tempus regit actum, invocato ancora dal Ministero, deve trovare applicazione nei confronti dei soggetti risultati idonei nelle due graduatorie “storiche” tenute in considerazione dal legislatore e collocati in posizione utile per fruire dell’assunzione straordinaria varata dallo stesso conditor legis.”.

9.3 – Venendo al caso di specie, l’appellato risulta senz’altro in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente al momento dell’indizione della procedura straordinaria di assunzione, tra i quali non rientra più quello dell’altezza minima: e ciò perché esso è stato giudicato “idoneo” in quanto in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisici e attitudinali previsti del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015 dall’apposita Commissione medica nominata in attuazione di quanto previsto dall’ordinanza del TAR Lazio n. -OMISSIS-, ed è stato quindi assunto con riserva nella qualifica di allievo Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili dei Vigili del Fuoco.

10. – L’appello va, quindi, respinto e per l’effetto va confermata la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso di primo grado.

11. – Le spese del grado di appello possono compensarsi tra le parti tenuto conto dell’oscillazione della giurisprudenza di questa Sezione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata che ha accolto il ricorso di primo grado.

Spese del grado di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

2022-06-19T17:26:45+02:00
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