Ferie: la retribuzione deve essere la stessa dei periodi di lavoro.
Con Sentenza n. 1919/2024 pubbl. il 10/05/2024 la Corte d’appello di Napoli, riconoscendo il diritto dei lavoratori ha cosi’ statuito : “che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione”, cosicché “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore …deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell’ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” e che “vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi dell a retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore”;