Istruzione pubblica- Concorsi -Diritto Scolastico

Istruzione pubblica- Concorsi -Diritto Scolastico

In tema di prove concorsuali, i meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all’Amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, dal momento che a prevalere è l’interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall’Amministrazione attraverso l’indizione della procedura di reclutamento. Tale situazione tuttavia non è ravvisabile nel caso in cui ila mancata partecipazione del candidato sia stata determinata dalle disposizione a contenimento della diffusione della pandemia, nello stato emergenziale determinato dalla crisi sanitaria in atto, con la conseguenza che deve essere annullato l’elenco dei candidati che veda escluso il soggetto impossibilitato per i predetti motivi.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 20/01/2022, n. 696

 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10391 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato *****e, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta per l’accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico per l’a.a. 2019/2020 – TFA Sostegno V ciclo (pubblicato dall’Ateneo resistente all’esito dell’espletamento della prova preselettiva) nella parte in cui è stata esclusa la ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente – premesso di aver regolarmente presentato domanda di partecipazione al TFA sostegno -OMISSIS-” – ha esposto in fatto di essersi trovati nella oggettiva impossibilità di partecipare alle relative prove scritte programmate a decorrere dal 22.10.2020, dunque in piena emergenza epidemiologica, poiché sottoposti a misure sanitarie di prevenzione per l’emergenza da Covid-19 e, conseguentemente, obbligatoriamente ristretti presso il proprio domicilio, giusta certificazione medica prodotta in atti.

Attesa l’oggettiva impossibilità di poter svolgere la prova nella data indicata se non in violazione delle prescrizioni dell’autorità, la ricorrente ha chiesto al tribunale adito, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare anche monocratica, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione nonché l’annullamento degli atti in epigrafe indicati.

Con ordinanza n. -OMISSIS–il Collegio, ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, disposto “l’effettuazione di prove suppletive”.

Con atto di motivi aggiunti depositato il la ricorrente, deducendo di aver partecipato con esito favorevole alle prove suppletive predisposte dal Ministero, ha impugnato le graduatorie di merito nella parte in cui risultano inseriti con riserva in attesa della definizione del merito.

All’udienza del 14 dicembre 2021 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

La mancata previsione di prove suppletive, laddove vi sia stato impedimento oggettivo in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19, costituisce omissione della “lex specialis” illogica e irragionevole.

Come già osservato da questo TAR con sentenza della Sez. III-bis del 12.5.2021, n. 5666, il principio di autoresponsabilità e di regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi incontra un limite in un’emergenza pandemica globale relativa a provvedimenti adottati non per la tutela individuale del singolo partecipante alla procedura concorsuale, ma della collettività, posto che la previsione dell’obbligo di isolamento domiciliare è diretta a tutelare un interesse non solo e non tanto del soggetto infetto o potenzialmente infetto da Covid-19, ma soprattutto quella a impedire la diffusione la pandemia nella collettività. Ne discende che, a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale e legati a una situazione pandemica, appare priva di logicità e ragionevolezza la mancata previsione di strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle prove concorsuali.

Secondo la menzionata pronuncia di questa Sezione, “la previsione di prove suppletive, costantemente disposta nella giurisprudenza amministrativa, appare inidonea a incidere sulla par condicio tra i concorrenti e sulla regolarità di svolgimento del procedimento amministrativo, risultando inidonea a incidere sulla capacità dei concorrenti di dimostrare la loro preparazione, in relazione alla aleatorietà – comunque esistente – legata alla traccia che sarà estratta. Il principio di contestuale svolgimento delle prove preselettive risulta quindi cedevole rispetto alla tutela del diritto dei consociati a partecipare a un pubblico concorso al quale non abbiano potuto partecipare per causa di forza maggiore consistente in provvedimenti adottati per motivi sanitari e diretti a tutelare la pubblica incolumità e salute. L’eccezionalità della situazione pandemica appare pertanto giustificare la previsione di prove di carattere suppletivo o di altri strumenti che consentano lo svolgimento della prova concorsuale a dei cittadini ai quali tale partecipazione è inibita per motivi legati alla incolumità pubblica.”.

Occorre ancora ribadire che, di regola, meri impedimenti individuali, ostativi alla partecipazione del singolo candidato alle prove concorsuali, non impongono all’Amministrazione un rinvio generalizzato delle relative prove o la predisposizione di sessioni suppletive di esami, prevalendo l’interesse pubblico al celere svolgimento delle operazioni concorsuali, essenziale per la tempestiva realizzazione del fabbisogno di personale manifestato dall’Amministrazione attraverso l’indizione della procedura di reclutamento. Tuttavia, “tale principio deve essere ritenuto derogabile in casi eccezionali, in cui l’impossibilità di prendere parte al concorso discende da disposizioni limitative delle libertà costituzionali, necessarie per tutelare la salute (non solo individuale, del candidato colpito dall’evento impeditivo, ma anche) pubblica, della generalità dei consociati” (TAR Lazio sent. ult. cit.).

In particolare, con riguardo alle misure normative di contenimento della pandemia da COVID-19, si deve ritenere che “nel contesto di una emergenza epidemiologica globale senza precedenti, che ha costretto il Governo a imporre ai cittadini eccezionali limitazioni delle libertà costituzionali per contenere il rischio di diffusione del virus – limitazioni rimaste fedeli allo Stato di diritto perché temporanee ed espressive del tessuto connettivo dei valori di solidarietà nazionale – la predisposizione di una sessione suppletiva (a cura dello stesso potere pubblico che tali limitazioni ha dovuto introdurre) è finalizzata a ripristinare una condizione di eguaglianza e parità di trattamento nei confronti dei candidati la cui sfera giuridica è stata segnata più degli altri (e per ragioni meramente casuali) dal factum principis; – è lo stesso principio di proporzionalità ad imporre – in quanto misura idonea, necessaria e bilanciata in relazione alla consistenza della posizione individuale oggetto di protezione – di non precludere agli appellati di partecipare ad un modalità selettiva derogatoria, semplificata e riservata ai docenti precari (e da questi ultimi lungamente attesa), per far valere l’anzianità di servizio maturata” (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2021, n. 1865).

Neppure pare prospettabile una violazione del principio di par condicio tra i candidati (dovuta al mancato rispetto delle regole della contemporaneità e della contestualità della prova): è dirimente osservare come lo stesso legislatore, nel quadro delle misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, all’articolo 10, comma 2, del D.L. n. 1 aprile 2021, n. 44, abbia previsto che: “Le amministrazioni … possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate … e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”. In definitiva, lo stesso ordinamento positivo giustifica, in condizioni di eccezionale gravità, una deroga al principio di contestualità delle prove, purché sia assicurata la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate.

In conclusione, il ricorso deve trovare accoglimento per i descritti assorbenti motivi con definitiva ammissione dei ricorrenti alle prove già sostenute e stabilizzazione della loro posizione in graduatoria come determinata all’esito del superamento delle prove, fatta eccezione per la ricorrente -OMISSIS- che, non avendo presentato la domanda di partecipazione al concorso straordinario oggetto della presente controversia, risulta essere stata legittimamente esclusa dalla procedura selettiva.

Si dichiara assorbita, altresì, ogni censura dedotta con i motivi aggiunti proposti avverso le graduatorie di merito, peraltro neanche prodotte in atti, atteso che, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, “nessun onere di impugnazione può essere posto a carico della parte che si vede inserita nella graduatoria alla quale aspira, sia pure con riserva. Tale cautela, adottata dall’Amministrazione per consentire la massima tutela della posizione del privato, nelle more della decisione del merito del gravame già presentato, non causa alcun pregiudizio all’interesse del ricorrente, ma anzi rappresenta il contemperamento tra le esigenze di speditezza dell’azione amministrativa e il minor pregiudizio possibile della posizione giuridica già portata in giudizio” (Consiglio di Stato sez. VI, 06/07/2010, n.4286).

In considerazione della novità della questione di lite e della eccezionalità della situazione pandemica devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

 

 

2022-06-19T16:03:21+02:00
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