Con l’ordinanza n. 25986/2020 del 16/11/2020, la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di reclutamento a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione.
La Corte territoriale d’Appello aveva respinto la domanda del ricorrente ritenendo che l’amministrazione, pur essendosi impegnata ad utilizzare per le assunzioni a termine le graduatorie degli idonei dei concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato, non era tenuta a seguirne l’ordine, ben potendo individuare liberamente i destinatari della proposta di impiego.
La questione è approdata in Corte di Cassazione, secondo cui «tale interpretazione contrasta con il principio del concorso di cui all’articolo 97, quarto comma, Cost. La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che la selezione concorsuale costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sentenze n. 110 del 2017 e n. 90 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 217 e n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 150 e n. 9 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006).
Inoltre, «la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sentenze n. 110 del 2017 e n. 90 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 217 e n. 51 del 2012, n. 310 del 2011, n. 150 e n. 9 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009, n. 363, n. 205 e n. 81 del 2006).
In particolare, con le sentenze nr. 110/2017 e nr. 73/2013 il giudice delle leggi ha precisato che l’utilizzazione di graduatorie che non siano state formate all’esito di procedure rispondenti al principio del pubblico concorso si pongono in contrasto con l’art. 97 Cost. non soltanto quando il fine è quello di assumere personale a tempo indeterminato, ma anche quando l’intendimento è quello di instaurare (o prorogare) contratti a tempo determinato.
Dunque, per gli Ermellini, l’interpretazione fornita dal Giudice d’Appello si è risolta nel riconoscimento alla pubblica amministrazione di una facoltà di scelta del tutto arbitraria. Infatti, non risulta conforme ai principi sopra declinati operare la scelta dei destinatari della assunzione a tempo determinato senza osservare un criterio predeterminato ed oggettivo e, dunque, verificabile.