Mobilità’/ Ricorso per ottenere il trasferimento definitivo ex. Art. 33 l.104/1992 per assistenza disabile
Il noto art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dalla L. n. 53/2000 e successivamente dall’art. 24 co. 1 lettera b) della L. n. 183/2010, riconosce in capo al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assista con continuità persona con handicap in situazione di gravità il “diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”
Codesto articolo non può che ritenersi una norma imperativa, in quanto collocato all’interno di una legge recante i principi dell’ordinamento giuridico in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate al fine di garantire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e dell’ autonomia dei disabili ed altresì la promozione della piena integrazione di questi soggetti in ambiti quali la famiglia, la scuola, il lavoro, la società.
Secondo consolidato e maggioritario orientamento della Corte di Cassazione il principio di diritto contenuto nell’art. 33 L. n. 104/1992 è applicabile “non solo all’inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. ”(Cassazione civile, sez. Lavoro, n. 28320 del 18.12.2013), essendo irrilevante, a tal fine, se l’esigenza del lavoratore di assistere con continuità il disabile sorga nel corso del rapporto di lavoro o sia presente all’epoca dell’inizio dello stesso.
A fortiori la ratio della legge “non è quella di assegnare dei benefici ai soggetti che hanno un parente portatore di handicap, ma quella di garantire a quest’ultimo un’assistenza, per il caso che non ne abbia, o di garantirgli la continuità dell’assistenza già in atto. ”(TAR Lazio Roma, n. 6609/2008) assolvendo altresì ai principi di solidarietà sociale garantiti dalla nostra Carta Costituzionale (ex multis art. 2, art. 3, art. 30, art. 32, art. 38) in favore dei soggetti con disabilità grave “prevedendosi l’eliminazione di tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici, che ne possono limitare il regolare dispiegarsi nella vita di relazione.”(Ordinanza n. 12060/2017 del 07.09.2017 del Tribunale di Cagliari sez. Lavoro).
Quindi, il nostro ordinamento giuridica tutela lo status dell’handicap attraverso una serie di norme dedicate alle persone disabili, nonché ai loro parenti e affini, a cui vengono attribuiti diritti e agevolazioni che in taluni casi incidono sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.
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