Riconoscimento della qualifica professionale superiore e alle differenze retributive

Riconoscimento della qualifica professionale superiore e alle differenze retributive

Riconoscimento della qualifica professionale superiore e alle differenze retributive

Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore è elemento indiziario per ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nelle mansioni superiori.

Secondo l’interpretazione offerta dalla Cassazione la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle superiori mansioni. Ne consegue che, in linea con l’attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento.

Con una interessante decisione, la Sezione Lavoro della Cassazione ha affermato che nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l’art. 2103 c.c. sulla cosiddetta promozione automatica, ma vigendo ancora l’art. 18 dell’allegato A del R.D. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle superiori mansioni.

Ne consegue che, in linea con l’attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento.

Cass. civ., Sez. L, sentenza 16 maggio 2003 n. 7702; Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 9344 dell’8/06/2012

Cell. 3331039790

2021-02-11T15:07:14+01:00
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