Ricorso per corretto calcolo TFR – vanno incluse tutte le indennità

Ricorso per corretto calcolo TFR – vanno incluse tutte le indennità

Ricorso per corretto calcolo TFR – vanno incluse tutte le indennità

Il principio affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze 22 giugno 1971 n. 140 e 28 maggio 1975 n. 124, secondo il quale la retribuzione da prendere a base del calcolo dell’indennità di buonuscita del personale autoferrotranviario senza diritto a pensione (R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 26, all. a) deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l’indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 c.c., trova applicazione anche riguardo all’indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, con la conseguente nullità di clausole contrattuali esclusive della computabilità di emolumenti di natura retributiva (nella specie, indennità di L. trentamila mensili e cinquecentosettanta giornaliere previste dall’accordo del 21 maggio 1981)” (Cass. n. 5595/1994, n. 2391 e 4872/1995, n. 5935/1996, n. 5624/2000, n. 26096/2007, n. 17769/2008; e per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, Cass. n. 9120/1995, n. 5935/1996 cit., n. 8559/1999, n. 12863/2005 cit., n. 10183/2006 cit., n. 26096/2007 cit., n. 17769/2008 cit.).

Per quanto riguarda le singole voci retributive, le censure della ricorrenti si rivolgono contro l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, la quale ha motivato che la continuità della prestazione per lavoro straordinario feriale risultava dai prospetti paga mensili i quali rivelavano un compenso sempre presente e di importo tale da costituire consistente partita del trattamento retributivo. Sull’indennità di trasferta, diaria e diaria parziale, la Corte ha spiegato che esse venivano corrisposte con continuità anche nei casi in cui per contratto non sussistevano le condizioni per la trasferta, sicché era da ritenere la loro natura retributiva ed assente la funzione di rimborso spese. Analogamente ha motivato in ordine all’indennità di presenza, aventi anch’esse natura retributiva e corrisposte con continuità.

Sentenza di riferimento: Cassazione  n. 25904 del 19/10/2010

Corte costituzionale con le sentenze 22 giugno 1971 n. 140 e 28 maggio 1975 n. 124

Per info : 3381090030

2021-02-11T15:06:22+01:00
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