Mobilità Scuola – Ricorso per docente referente unico del parente ed affine disabile sino al terzo grado (ex legge 104/1992 art 3 comma 3)
La Corte d’Appello di Roma , con la sentenza n. 1984/2021 pubbl. il 17/05/2021 , in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di primo grado, condannava il MIUR a riconoscere al lavoratore , difeso dalla studio legale Sposito, l’applicazione del diritto di precedenza della L. n. 194 del 1992, ex art. 33, comma 5, in riferimento al trasferimento interprovinciale della stessa.
La disciplina di cui al Contratto Collettivo Nazionale Scuola pone in essere una disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e coloro che, invece, partecipano alla mobilità interprovinciale consentendo la valutazione delle precedenze di cui alla legge 104/92 soltanto a coloro che effettuino movimenti provinciali.
La giurisprudenza ha riconosciuto, in alcune sentenze ed ordinanze, il diritto dei docenti ad ottenere una parità di trattamento quanto nei trasferimenti provinciali quanto nei trasferimenti interprovinciali.
Copiosa giurisprudenza ha statuito in tal senso:
– Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Ord. n. 62/2017, nella quale il Giudice del lavoro, in riferimento all’art. 13 del CCNI 2016/2017 (che tuttora mantiene lo stesso contenuto) ha ritenuto che “tale disposizione contrattuale, di rango secondario, si pone in contrasto con la norma imperativa, e come tale inderogabile, contenuta nell’art. 33 della L. 104/92, che riconosce un diritto incondizionato a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile ed impedisce il trasferimento del lavoratore che presti assistenza al familiare affetto da handicap grave senza il suo consenso, considerato che la locuzione “ove possibile” è stata letta come portatrice dell’esigenza pubblica di un assetto dell’amministrazione rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione e che l’onere di provare le necessità economiche, produttive ed organizzative ostative all’esercizio del diritto grava, in ogni caso, sul datore di lavoro (Cass. Sez. Lav. N. 2896/2009). E tale disposizione inderogabile di legge è peraltro espressione richiamata dal T.U. scuola ed in particolare dall’art. 601 del Dlgs n. 297/94, secondo cui l’art. 33, nonché l’art. 21 della legge 104/1992 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” comma 1 e che tali norme “comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità (comma 2). Ne consegue che la clausola pattizia in questione, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva deve ritenersi nulla, a norma dell’art. 1418 c.c. per contrasto con la norma imperativa di cui all’art. 33 co 5 L. 104/1992. Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, disapplicato per le ragioni sopra esposte l’art. 13 CCN, deve accordarsi alla ricorrente la invocata precedenza, essendo pacifico, oltre che comprovato dalla documentazione prodotta, che la predetta assista in via esclusiva e con continuità la madre portatrice di handicap grave. Non osta all’accoglimento della pretesa la circostanza che la odierna istante non abbai indicato in domanda di beneficiare della precedenza in quanto unico referente di genitore gravemente disabile, dal momento che detta precedenza non le veniva riconosciuta dalla contrattazione collettiva applicabile, ossia non era prevista per la procedura di mobilità di cui essa partecipava” ( in senso conforme Tribunale di Messina, Ord. n. 24/2017; Tribunale di Lodi, Ord. n. 1883/2017, Tribunale di Cagliari, Ord. n. 12060/2017; Tribunale di Vasto emessa nel procedimento iscritto al n. 627/16 R.G.; Tribunale di Ravenna, Ord. n. 2882/2017).
– Tribunale di Pesaro, il quale nell’Ordinanza n. 320/2005 ha statuito che “l’autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 1418 c.c. deve dichiararsi la nullità parziale del CCNI sulla mobilità del personale docente educativo e ATA per contrasto con norma imperativa di legge laddove (…) limita il diritto di precedenza al personale (…) in caso di assistenza del figlio unico al genitore in situazione di handicap”.
– Ex plurimis: Tribunale di Brindisi, Ord. n. 16314/2017; Tribunale di Taranto, Ord. del 13.08.2013; Trib. Di Messina, Ord. n. 14818/2017; Trib. Di Frosinone, Sent. n. 802/2016; Trib. Di Tivoli, Ord. del 04.02.2016), i quali si sono occupati delle procedure di mobilità interprovinciali per l’a.s. 2017/2018 ed hanno dichiarato la violazione della legge 104/92 da parte dell’art. 13 del CCNI, decretando l’illegittimità di quest’ultimo in quanto limita il diritto di precedenza di cui all’art. 33 L. 104/92, nonché la violazione dell’art. 601 del D.Lgs n. 297/94.
– Tribunale di Vercelli, che con Ord. del 12.01.2017, occupandosi dell’esclusione dal diritto di precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale ha stabilito “viene così eluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 104 riconosce espressamente “la precedenza in sede i trasferimento a domanda”. Il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell’amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabiliti dalla legge 104/1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall’art. 33 legge 104/92 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste situazioni ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuole che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato un bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all’assistenza. Infatti, è indiscutibile che il contratto risponda all’esigenza di dare un ordinato assetto dell’organizzazione amministrativa, ma questo no comporta che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell’interesse organizzativo o economico del datore di lavoro”.
CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO:
Possono aderire al ricorso tutti coloro abbiano presentato domanda di mobilità interprovinciale 2017/2018 e che siano figli di soggetto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge 104/92.
Al fine di proporre tempestivo ricorso d’urgenza occorrerà inoltrare via mail allo studio la documentazione di cui appresso:
- Domanda di mobilità ( nelle dichiarazioni personale occorre inserire sia la domanda cartacea integrativa che il verbale della commissione medica);
- Reclamo avverso il mancato riconoscimento della precedenza;
- Lettera di notifica ;
- Mail omesso trasferimento
- Bollettino dei trasferimenti;
- Ultima busta paga;
- Contratto di immissione in ruolo;
- . Autocertificazione dei familiari (parenti o affini sino al terzo grado)del disabile che attestano impossibilità oggettiva ad assisterlo e/o altra documentazione;( ove non si prova che si è conviventi)
- Verbale della commissione medica di invalidità del disabile in situazione di gravità(art 3 comma 3 non rivedibile);
- Certificato di famiglia;
- Certificato di residenza;
- Attestati dei permessi ex. l.104/1992 ottenuti dalla scuola.
Per info contattare lo studio Sposito al seguente numero di cellulare : 3331039790