Ricorso per il mancato riconoscimento delle pause pranzo ( 10 minuti) Lavoro straordinario e risarcimento danni

Ricorso per il mancato riconoscimento delle pause pranzo ( 10 minuti) Lavoro straordinario e risarcimento danni

Ricorso per il mancato riconoscimento delle pause pranzo ( 10 minuti)
Lavoro straordinario e risarcimento danni

Secondo la legge , ogni lavoratore ha diritto a una pausa di almeno 10 minuti, per recuperare le energie psico-fisiche, consumare il pasto e attenuare il lavoro ripetitivo e monotono, se l’orario giornaliero supera le 6 ore.
Il lavoratore durante l’esercizio della propria attività lavorativa nel corso dell’orario di lavoro stabilito, ha diritto alla fruizione di un periodo di un riposo intermedio, che viene concesso attraverso la pausa pranzo.
La pausa pranzo è prevista soprattutto nel caso in cui si lavora con orario non continuativo mentre nel caso in cui l’orario di lavoro superiori le 6 ore giornaliere, diventa obbligatoria per legge.
Pausa pranzo: normativa, durata e retribuzione
La pausa pranzo è un diritto previsto dal dlgs n. 66/2003 e diventa obbligatoria dopo le 6 ore di lavoro nei contratti che prevedono un orario lavorativo giornaliero di oltre 6 ore conseguenziali. In assenza di una normativa di riferimento stabilita dai contratti collettivi, spetta al datore stabilire la durata della pausa pranzo. Il tempo trascorso durante la pausa pranzo generalmente non è retribuito, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.
La durata della pausa pranzo è viene decisa dall’azienda, in considerazione delle esigenze produttive e organizzative del lavoro svolto. Di norma, per chi ha funzioni impiegatizie questa non è mai inferiore ad un’ora. Per gli operai invece, soprattutto quelli utilizzati nelle linee produttive, la pausa si può ridurre anche a mezz’ora. Ad ogni modo, la pausa pranzo non eccede normalmente le 2 ore.
Solitamente, la pausa pranzo non viene retribuita ma dipende dal proprio orario di lavoro: se l’orario di lavoro è spezzato, la normativa prevede che la pausa dev’essere pagata, mentre potrebbe in un orario di lavoro continuato questa può rientrare nell’orario lavorativo. Quindi un lavoratore impiegato con turni spezzati quattro ore di mattina e 4 il pomeriggio ha diritto ad una pausa di due ore che però non viene retribuita. Al contrario, in un orario lavorativo continuativo, ad esempio dalle 08:00 alle 16:00, la pausa pranzo dev’essere comunque compresa, ma il periodo di sospensione dell’attività lavorativa è compreso nella retribuzione.
La Corte di Cassazione Lavoro – Ordinanza n. 21325/2019 ha cosi’ statuito : Pausa pranzo soppressa retribuita come straordinario. Nel momento in cui il datore di lavoro sopprime la pausa pranzo rilasciando ai dipendenti dei buoni pasto da spendere al di fuori dell’orario lavorativo, ma poi pretende di far recuperare loro i 15 minuti destinati alla stessa, anche se di fatto non goduta, egli deve retribuire questo tempo in più come straordinario. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 21325/2019 respinge il ricorso della Asl, confermando così la decisione del giudice di seconda istanza.
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2021-02-11T15:00:03+01:00
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