Ricorso per il riconoscimento del diritto a vedersi pagate le FERIE come giornate lavorative- Sentenza Corte di Giustizia Europea

Ricorso per il riconoscimento del diritto a vedersi pagate le FERIE come giornate lavorative- Sentenza Corte di Giustizia Europea

Retribuzione nei giorni feriali 

In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di “retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.

Con la sentenza n. 13425 del 17/05/2019, la Cassazione ha affermato che, nel caso in cui il Giudice sia chiamato a verificare l’adeguatezza della retribuzione corrisposta al dipendente nel periodo di ferie, lo stesso deve valutare i vari elementi che compongono lo stipendio complessivo del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito in primo grado, ha affermato che, il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di ferie retribuite rappresenta uno dei cardini sia del diritto interno (art. 36 Cost. ed art. 2109, comma 2, c.c.) che di quello comunitario. Nello specifico, l’espressione «ferie annuali retribuite», contenuta nell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, sta a significare che, per tutta la durata delle ferie, deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria, in modo che il lavoratore non sia scoraggiato nella fruizione delle ferie dalla previsione di una retribuzione più bassa rispetto ai periodi di lavoro effettivo.

I Giudici di Cassazione, richiamando un consolidato orientamento della Corte di Giustizia Europea, affermano che qualsiasi incomodo collegato all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del dipendente, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini delle ferie.
Secondo la Cassazione dunque, nel calcolo della retribuzione dovuta in corso di ferie vanno tenuti in considerazione tutti gli elementi personali e professionali del lavoratore, mentre vanno esclusi quelli destinati a coprire spese occasionali.
Ne consegue quindi che tutti i lavoratori che ad esempio fanno turni avvicendati con maggiorazioni notturni, hanno diritto in caso di ferie ad avere riconosciuta questa maggiorazione. Ricordiamo che per le retribuzioni si può richiedere anche gli arretrati, ogni lavoratore ha di conseguenza, in base alla sua situazione, lavorativa arretrati da rivendicare.

In tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata.

nella pronuncia della Corte di Giustizia DEL  15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come ” sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all’esercizio del suo lavoro” (v.sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore(…) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell’ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all’opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell’importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell’espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (v.,sentenza Williams e altri cit., punto 28).

 

LINK SENTENZA CASSAZIONE :

 Sentenza ferie   

 

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2021-04-14T15:43:57+02:00
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