Ricorso per il riconoscimento del servizio presso gli istituti paritari, legalmente riconosciuti o scuole pareggiate
Possono aderire tutti i docenti che hanno prestato servizio presso gli istituti paritari, legalmente riconosciuti o scuole pareggiate .
E’ importante inserire nella domanda di mobilità 2021/2022 tali servizi, tramite allegato D, e tramite domanda cartacea per non precludersi la possibilità di poter adire – anche in via cautelare – al giudice del lavoro.
Il ricorso verte sulla disapplicazione delle note comuni allegate al CCNI nella parte in cui non viene riconosciuto il servizio e contestualmente sul riconoscimento della parità scolastica già istituita con la l. 62 del 2000 ed il pedissequo diritto al trasferimento presso l’ambito richiesto in domanda con il corretto punteggio.
Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi. Le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l’espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517). Se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche. In ossequio a tali principi, le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, hanno disposto l’attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado.
Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa” (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n 1102/2002).
Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro secondo cui va rimarcato come la legge n. 62/2000 – che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statati già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studi aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato – conferma l’esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest’ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che “i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura previsa per il servizio presto nelle scuole statali”; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4.10.2010 che la ritenuto come l’entrata in vigore della legge n. 62/2000 “ nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest’ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini giuridici che economici, nella misura indicata dall’art. 485 del D.Lgs 16.4.1994 n. 297”. Non possono residuare dubbi, quindi, circa l’illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsivoglia attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari.
Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi costituzionali di ragionevolezza, di equità retributiva, di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (art. 3, 36 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra i servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche, nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01.
PER ADERIRE AL RICORSO, OCCORRE INOLTRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
Carta d’identità e codice fiscale;
Domanda di mobilità con allegato D(ove occorre inserire tutto il servizio);
Copia della domanda cartacea integrativa;
Risposta dell’Usp(lettera di notifica);
Attestato di servizio pre ruolo o singoli contratti del pre ruolo della scuola paritaria;
Stralcio graduatoria ad esaurimento ove si evince punteggio pre ruolo;
Ultima busta paga;
Contratto di assunzione a t. ind.;
Mail di mancato trasferimento;
Domanda cartacea integrativa;
Bollettino trasferimenti;
Certificato di famiglia;
Reclamo avverso il mancato riconoscimento;
Per info contattare lo studio Sposito al seguente numero di cellulare : 3331039790