Ricorso per il riconoscimento dell’indennità giudiziaria o d’amministrazione

Ricorso per il riconoscimento dell’indennità giudiziaria o d’amministrazione

L’indennità giudiziaria o d’amministrazione va riconosciuta, oltre che ai pubblici dipendenti, anche ai militari e comunque agli appartenenti delle forze dell’ordine che svolgono l’attività giudiziaria presso cancellerie e segreterie, come recentemente chiarito dal Tar Lazio che con una sentenza ha sancito il riconoscimento del beneficio a due militari della Guardia di Finanza.

Il TAR Lazio ha riconosciuto l’indennità di amministrazione (ex indennità giudiziaria), di cui alla Legge n. 221/1988, ad alcuni ricorrenti della Polizia Giudiziaria in servizio presso un Tribunale per le mansioni da loro svolte.

Infatti, detto personale svolge mansioni di affiancamento alle Segreterie dei Sostituti Procuratori, ovvero mansioni più simili a quelle del personale di segreteria (al quale l’indennità di amministrazione è riconosciuta) che a quelle solitamente e istituzionalmente attribuite alla Polizia Giudiziaria.

Il punto è centrale nella sentenza in parola, tant’è vero che il TAR sottolinea: “L’indennità serve per indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie visti i compiti intensi di natura burocratica-amministrativa che è chiamato a svolgere”.

Questa indennità è prevista indipendentemente dal fatto che si tratti di personale comandato, distaccato o fuori ruolo, purché effettivamente addetto ai servizi amministrativi.

Né, in contrario, rileva la circostanza che dal 1995 l’indennità giudiziaria sia confluita nella cosiddetta “indennità di amministrazione”, ora corrisposta al personale contrattualizzato delle amministrazioni, in quanto si tratta sempre di un’indennità, vale a dire di un compenso correlato ad una specifica attività, che non assume connotazioni di voce ordinaria della retribuzione, per cui essa è dovuta a chiunque, a qualsiasi titolo, svolga quell’attività (in questo senso Cons. Stato n. 4852/07), ivi compresi coloro che, come i ricorrenti, non siano destinatari di contratti collettivi”.

 

2021-06-19T22:30:33+02:00
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