Ricorso vacanza contrattuale

Ricorso vacanza contrattuale

Ricorso vacanza contrattuale

Il Tribunale di Roma, sez. lav., si è recentemente pronunciato in materia di indennità di vacanza contrattuale, in perfetta coerenza con la posizione recentemente espressa sul tema dalla Corte di Cassazione con le due famose sentenze “gemelle” (nn. 14356/2014 e 14595/2014) depositate nel mese di giugno 2014.
La Corte di Cassazione ha pronunciato due importanti sentenze (n. 14356/2014 e n. 14595/2014, nella sostanza “gemelle”) in tema di efficacia (e legittimità) delle disposizioni contenute nell’Accordo di rinnovo del CCNL a copertura del periodo di vacanza contrattuale.
Per meglio comprendere le decisioni della Suprema Corte è necessario considerare che:
l’art. 145 del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata del 1° maggio 2004, scaduto il 31 dicembre 2008, prevedeva l’erogazione di un’indennità di vacanza contrattuale, demandando, tuttavia, alle parti collettive, in sede di rinnovo, la definizione di “tempi e modalità di cessazione dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata”;
in data 22 gennaio 2013 le Parti sociali hanno sottoscritto una prima Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL, integrato con la regolamentazione di ulteriori materie il 19 febbraio 2013. Successivamente, in data 8 aprile 2013, è stato sottoscritto l’Accordo definitivo di rinnovo;
con disposizioni confermate in tutti gli Accordi di cui sopra, le Parti sociali hanno previsto l’erogazione ai lavoratori in forza della somma una tantum di € 450 e di specifici incrementi della retribuzione mensile, “a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio 2009 – 31 gennaio 2013)”, precisando che i due citati emolumenti “assorbono sino a concorrenza somme eventualmente già erogate, a qualsiasi titolo, in relazione al periodo di vacanza contrattuale e al presente rinnovo”;
al riguardo, il Tribunale di Torino, con sentenze del 14 febbraio 2013, ha statuito: a) che il CCNL 1° maggio 2004 ha continuato a produrre effetti anche dopo la sua scadenza; b) che il periodo coperto dall’indennità di vacanza contrattuale è cessato il 31 gennaio 2013; c) che l’Ipotesi di Accordo del 22 gennaio 2013 (trasfusa poi nell’Accordo definitivo dell’8 aprile 2013) sarebbe illegittima, nella parte in cui prevede la corresponsione di una somma una tantum, a copertura dell’intero periodo di vacanza contrattuale, in misura inferiore rispetto alle differenze retributive maturate dai lavoratori applicando l’indennità di vacanza contrattuale ex art. 145 del CCNL 2004-2008, dal 1° novembre 2009 al gennaio 2013 (secondo il Tribunale l’indennità di vacanza contrattuale sarebbe maturata “mese per mese”, tanto da dover essere considerata come un diritto quesito intangibile);
avverso le suddette sentenze del Tribunale di Torino, è stato proposto ricorso per Cassazione a norma dell’art. 420 bis del codice di procedura civile.
La Suprema Corte ha cassato le due sentenze del Tribunale di Torino, rilevando che: a) effettivamente la vacanza contrattuale decorreva fino al 31 gennaio 2013; b) tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’indennità di vacanza contrattuale ex art. 145 del CCNL scaduto il 31 dicembre 2008 non costituisce un diritto quesito; c) pertanto, le disposizioni pattuite in sede di rinnovo riguardanti l’erogazione dell’una tantum e degli aumenti retributivi sono pienamente legittime e idonee a coprire l’intero periodo di vacanza contrattuale.
La Suprema Corte ha, infatti, rilevato che:
l’indennità di vacanza contrattuale prevista dal CCNL 2004-2008non costituisce un diritto quesito, in quanto è “insita nella stessa natura provvisoria e contingente dell’indennità di vacanza contrattuale la possibilità per il successivo contratto rinnovato di regolamentare meglio la sorte di tale indennità”;
“se si tratta di un’“anticipazione”, non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo
“in conclusione le parti sociali rimangono libere di regolare diversamente la materia del trattamento economico anche con riferimento al periodo di vacanza contrattuale che precede il rinnovo contrattuale, in ipotesi prevedendo – come nella specie – l’attribuzione di somme una tantum unitamente ad una nuova disciplina del trattamento retributivo; sicché non sussiste la ragione di illegittimità della disposizione contrattuale ritenuta dal Tribunale”.
Per completezza segnaliamo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso (incidentale) con il quale si contestava l’applicabilità del CCNL al rapporto di lavoro di uno dei ricorrenti, in quanto iscritto ad una Organizzazione Sindacale non stipulante. Al riguardo, la Corte di Cassazione si è limitata a prendere atto che il Tribunale di Torino “ha ritenuto che la normativa contrattuale in questione possa essere applicabile al ricorrente, anche se affiliato ad un’associazione sindacale che non aveva sottoscritto tutti gli accordi di cui si dibatte”.
Le due pronunce della Corte di Cassazione risultano di estrema importanza. Pur non essendo rigidamente vincolanti per i Giudici di merito diversi da quello che ha pronunciato le sentenze impugnate, le decisioni della Corte – in tema di “invalidità” e “interpretazione”del CCNL – rappresentano, infatti, come evidenziato dalla stessa Corte, provvedimenti in grado “di orientare (…) tutti i giudici investiti, anche in futuro, della medesima questione”.

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2021-02-11T14:52:39+01:00
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