Anche nel comparto scuola deve applicarsi il dlgs 151/2001 secondo cui “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”
Riteniamo impensabile, che in detta procedura alternativa a quella di mobilità, non debbano trovare tutela i minori di anni 3 anche in età scolare(al pari dei disabili) costretti spesso a dover crescere senza la costante presenza e cura dei genitori ed ancor più delle proprie madri.
Chi si trova nel possesso dei superiori requisiti ha diritto a chiedere sia all’ ufficio scolastico provinciale di appartenenza che a quello di destinazione il trasferimento temporaneo per tre anni (con domanda cartacea predisposta dal nostro studio da inoltrare con massima celerità) al fine di accudire il proprio figlio/a all’esito della risposta dell’amministrazione proporre immediatamente ricorso.
Il ricorso è rivolto ai docenti che al momento del deposito del ricorso risultano genitori di figli inferiori ad anni 3.
La documentazione da inoltrare a mezzo mail al nostro studio è la seguente:
1.Copia della istanza di assegnazione temporanea con ricevute di ritorno con relativi allegati
2.Dichiarazione sostitutiva atto notorietà coniuge che presta servizio nel comune ove chiede assegnazione la docente;
3.Autocertificazione stato di famiglia;
4.Provvedimenti dell’Ufficio scolastico provinciale di destinazione e di appartenenza a seguito di domanda
5.Certificato di servizio;
6.Contratto immissione in ruolo;
7.Ultima busta paga;
Pertanto tutti i docenti in servizio( anche se in assegnazione provvisoria sino al 31.8.021) al momento del deposito del ricorso presso una delle superiori sedi ove risulta ubicato il Tribunale hanno buone possibilità di ottenere il trasferimento.