La Corte d’Appello di Brescia, Sez. lav., 2 marzo 2023, n. 62 ha statuito che nei contratti di lavoro part time, la programmabilità del tempo libero (eventualmente in funzione dello svolgimento di un’ulteriore attività lavorativa) assume carattere essenziale e giustifica l’immodificabilità dell’orario da parte datoriale.
La Corte d’Appello ha ritenuto fondata l’impugnazione, infatti, è stato evidenziato che, sebbene l’art. 8, D.Lgs. n. 81/ 2015 non vieti di prevedere una pausa anche quando l’orario giornaliero non superi il limite legale delle sei ore , tuttavia è necessario tenere conto dei limiti allo jus variandi del datore di lavoro propri della disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale.
Invero, quando il contratto di lavoro è a tempo parziale, il datore di lavoro non può modificare l’orario di lavoro concordato tra le parti al momento dell’assunzione; la programmabilità del tempo libero, per garantire lo svolgimento di ulteriore attività lavorativa o un diverso impiego del tempo da parte del lavoratore, assume carattere essenziale e giustifica l’immodificabilità dell’orario da parte datoriale.
La Corte d’Appello ha precisato che l’espressione “orario di lavoro” indica sia la quantità della prestazione lavorativa dovuta, che la distribuzione di tale prestazione in un determinato arco temporale, cosicché costituisce modifica dell’orario di lavoro anche la modifica della sola collocazione oraria della prestazione lavorativa.
Pertanto, l’introduzione unilaterale di una pausa obbligatoria da parte della società quando determina una modifica (seppur modesta) alla collocazione oraria dalla prestazione sarebbe dovuto essere concordata tra le parti. In conclusione , sebbene in termini l’introduzione di una pausa appaia una misura di favore per tutti i lavoratori, in Concreto potrebbe incidere negativamente sulla programmazione del tempo libero del lavoratore , caratteristica essenziale del contratto